Art. 1271 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Eccezioni opponibili dal delegato

Articolo 1271 - codice civile

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario (1409).
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento (1530).

Articolo 1271 - Codice Civile

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario (1409).
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento (1530).

Massime

L’indennità di malattia, dovuta dall’Inps, viene corrisposta all’avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa, talché come il datore di lavoro può opporre al lavoratore l’intervenuta estinzione per prescrizione del credito verso il delegante (credito che conserva la sua originaria natura previdenziale, con conseguente assoggettamento alle norme sulla prescrizione previste per tali crediti, anche se il pagamento viene delegato al datore di lavoro), così anche il datore di lavoro può avvalersi dell’eccezione di prescrizione formulata dall’Istituto. Cass. civ. sez. lav. 28 agosto 2000, n. 11296

Il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria sull’erroneo presupposto dell’esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista-traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore, ostandovi la disposizione dell’art. 1271 comma secondo c.c., che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il prenditore dell’assegno sia una banca ed il pagamento del titolo avvenga mediante compensazione a mezzo stanza, giacché tale operazione, ove non possa, ricorrendone i presupposti, essere corretta mediante storno, produce effetti definitivi ed il pagamento in tal modo avvenuto è assoggettabile a ripetizione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., soltanto se indebito. Cass. civ. sez. III 19 gennaio 2000, n. 535

In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l’accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell’imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall’agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell’art. 1271, terzo comma, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell’indebito può essere esperita anche dal delegato. Cass. civ. sez. I 4 aprile 1997, n. 2943

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