Il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e Cassa Edile, per il pagamento da parte di quest’ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell’art. 1269 c.c.. Da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla Cassa e, di conseguenza, anche l’obbligazione del datore nei confronti della Cassa (avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell’esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, c.c.. Cass. civ., sez. , lav. 28 marzo 2011, n. 7050
Il nostro sistema positivo consente di configurare la delegazione cosiddetta titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, anche riguardo sia a crediti che, ancorché esistenti, non siano ancora liquidi ed esigibili, sia riguardo a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti che siano già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione. In caso di indebito pagamento effettuato in ipotesi di delegazione doppiamente titolata (dal rapporto di valuta e dal rapporto di provvista), ove risulti successivamente invalido il rapporto di provvista, il delegato – sul cui patrimonio vengono a ricadere le conseguenze dell’indebito pagamento, giacché il pagamento effettuato a favore del delegatario trova la sua causa nel valido rapporto di valuta – deve ritenersi legittimato ad agire nei confronti del delegante, atteso che il delegato, pagando al delegatario, estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante, ed è nei confronti di questi che deve necessariamente indirizzare la pretesa ex art. 2033 c.c. allorché, avendo già provveduto al pagamento a favore del delegatario, nell’erronea convinzione della sussistenza di un valido rapporto di provvista, ne risulti, successivamente, l’invalidità o l’inefficacia. Cass. civ. sez. III 19 maggio 2004, n. 9470
Nella delegazione di pagamento «pura» l’obbligazione del delegato verso il delegatario prescinde del tutto dal rapporto sottostante di provvista (delegante-delegato) e di valuta (delegante-delegatario) e, quindi, dai relativi vizi, salvo che ricorra la nullità della doppia causa, giacché, in tal caso, viene meno la funzione stessa della delegazione. Conseguentemente, nell’ipotesi predetta non si verifica, di regola, un’obbligazione trilatera, in quanto il delegatario non deve aderire al rapporto delegante-delegato, né può rifiutare l’adempimento di quest’ultimo, stante l’autonomia dei due rapporti, non potendo il delegato opporre le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario se ad esso le parti non abbiano fatto espresso riferimento. Cass. civ. sez. III 14 giugno 1994, n. 5770
Per il perfezionamento della delegazione di pagamento è richiesta la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo), esaurendosi tale negozio nella indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria la partecipazione fin dall’origine del creditore delegatario. Cass. civ. sez. II 23 marzo 1991, n. 3179