In tema di assunzione dell’obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell’art. 1268 c.c. non sono richiesti speciali requisiti di forma, potendosene ammettere l’integrazione anche in virtù di accordi conclusi per “facta concludentia” ed, in via progressiva, se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo. (Nella specie, la S.C. ha escluso l’ipotesi di delegazione cumulativa nel rapporto trilatero tra debitore e pretesi delegante e delegatario mancando la prova del consenso tra le varie parti del negozio). Cass. civ., sez. , I 19 febbraio 2019, n. 4852
Attesa la struttura unitaria della delegazione, che è composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, debbono sussistere per gli effetti delegatori due condizioni, vale a dire che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario e che il delegato abbia assunto l’obbligo di pagare a quest’ultimo il debito del delegante, mentre la formazione del negozio giuridico di delegazione può essere anche progressiva e non contestuale, senza che faccia venir meno l’unicità del rapporto, così come è irrilevante, nella fattispecie di cui agli artt. 1268 e 1269 c.c., la consapevolezza dell’esistenza e della natura della provvista, non essendo richiesta dalla norma. Cass. civ., sez. , I 15 luglio 2011, n. 15691
L’art. 1268 c.c., subordinando la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore, esclude che la liberazione possa costituire l’effetto di fatti concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa. Cass. civ. sez. V 24 gennaio 2002, n. 848
Dall’analisi del modello delegatorio testualmente configurato dagli artt. 1268-1270 c.c. si desume che la delegazione può essere realizzata attraverso una pluralità di distinti negozi bilaterali ed unilaterali, dotati ciascuno di una propria causa, pur se tra loro finalisticamente collegati. Infatti, l’incarico delegatorio, come accordo tra delegante e delegato, non postula il consenso del delegatario; all’atto di assegnazione, come accordo tra delegante e delegatario, ben può rimanere estraneo il delegato; infine, la promessa del delegato, come atto unilaterale, si perfeziona con la relativa dichiarazione di volontà ed è efficace (art. 1334 c.c.) dal momento in cui perviene a conoscenza del delegatario (ed alla sua eventuale accettazione è connesso, dall’art. 1268, secondo comma, c.c., l’effetto del beneficio di escussione a favore del delegante). Cass. civ. sez. I 17 maggio 2000, n. 6387
La delegatio promittendi, che ha ad oggetto la promessa di un futuro pagamento, non determina la novazione del rapporto obbligatorio originario, bensì l’aggiunta di un nuovo debitore (delegato), con posizione di debitore principale, accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione permane, sebbene in posizione sussidiaria. Cass. civ. sez. III 12 febbraio 1982, n. 854
Quando una obbligazione pecuniaria, cambiariamente garantita, forma oggetto di delegazione o di accollo, la liberazione del debitore originario non avviene senza una dichiarazione espressa del creditore ovvero senza il suo consenso ad un accollo nel quale la liberazione del debitore sia condizione espressa della stipulazione; l’eventuale restituzione delle cambiali non sostituisce la dichiarazione del creditore, ma estingue soltanto la garanzia cambiaria del debitore originario. Cass. civ. sez. II 23 gennaio 1975, n. 262
Non si oppone alla qualificazione di un rapporto giuridico come delegatio promittendi la circostanza che il soggetto incaricato di effettuare il pagamento per conto del debitore originario non abbia inteso assumere la medesima posizione incondizionata di quest’ultimo nei confronti del creditore, in quanto tale fatto attiene esclusivamente al contenuto ed all’estensione dell’obbligo assunto, mentre ciò che è rilevante ai fini dell’inquadramento dell’apporto nello schema della delegazione è l’assunzione dell’obbligo di tradurre in atto la delegazione stessa entro i limiti, con le modalità ed al verificarsi dei presupposti enunziati nell’atto di accettazione. Sussiste, pertanto, un rapporto di delegazione anche nel caso in cui il delegato, in deroga alla norma di cui all’art. 1268 c.c., si sia impegnato a soddisfare il creditore entro i limiti dell’effettiva realizzazione, da parte sua, del rapporto di provvista. Cass. civ. sez. I 3 dicembre 1974, n. 3947