La cessione dei crediti ha efficacia derivativa anche ove il debitore ceduto sia il Fisco, il quale, in detta qualità, può pertanto far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto. Cass. civ., sez. , V 20 aprile 2018, n. 9842
La cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta “presunzione di causa”, che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario. Cass. civ., sez. , III 3 aprile 2009, n. 8145
In ipotesi di cessione del credito inefficace nei confronti del debitore ceduto, quest’ultimo, qualora sia convenuto in giudizio dal creditore cedente, non può eccepire l’efficacia della cessione tra cedente e cessionario per contestare la carenza di legittimazione sostanziale del cedente. Cass. civ. sez. III 16 dicembre 2004, n. 23435
In tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell’art. 1264 c.c. Cass. civ. sez. III 26 luglio 2002, n. 11073
Dal momento in cui si verifica l’effetto traslativo dei crediti del cedente (fornitore) al cessionario (factor), questi può pretendere l’adempimento dal debitore ceduto, che però può liberarsi pagando al creditore originario, se non ha comunque conoscenza della cessione. Invece dall’accettazione o dalla notifica di questo negozio – che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l’originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi – l’adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria. Cass. civ. sez. III 2 febbraio 2001, n. 1510
L’art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l’effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario. Cass. civ., sez. , VI-II 13 marzo 2014, n. 5869
La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità. Cass. civ., sez. , III 7 febbraio 2012, n. 1684
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 13 luglio 2011, n. 15364
La notifica dell’avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l’originale o la copia autentica della cessione, purchè egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che essa provenga dalla cessionaria e non dal creditore cedente. Cass. civ. sez. III 10 maggio 2005, n. 9761
La notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell’atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale principio si applica (eccetto i casi espressamente previsti) anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice (nella specie, dell’indennità di espropriazione parziale di un fondo agricolo venduto successivamente all’espropriazione), senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento. Cass. civ. sez. I 2 settembre 1997, n. 8387
Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intende agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l’onere di far precedere l’esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l’esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l’efficacia mediante opposizione. Ne consegue che l’esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica, al debitore, del negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente ed il cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso ed attribuisce senz’altro al cessionario la veste di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere, la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c., questa essendo necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente anziché al cessionario dal debitore. Cass. civ. sez. III 30 agosto 1995, n. 9195
Al cessionario di un credito nascente da contratto nel quale sia stata inserita una clausola compromissoria possono opporsi tutte le eccezioni concernenti l’esistenza, la validità e l’efficacia dell’obbligazione dedotta in causa per l’adempimento, ma, tra tali eccezioni, non è evidentemente compresa quella, fondata sul contratto, concernente il modo stabilito in via convenzionale per la soluzione delle controversie. Cass. civ. sez. I 1 settembre 2004, n. 17531
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione del credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costituitivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall’eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia. Cass. civ. sez. III 24 maggio 2001, n. 7083
A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto. Cass. civ. sez. II 6 agosto 1999, n. 8485
Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’originario creditore. Tuttavia, se, dopo la cessione, intervengono fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l’originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza. Cass. civ. sez. III 16 aprile 1999, n. 3797
In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all’originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuito tra le parti. Cass. civ. sez. III 10 febbraio 1995