Art. 1261 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Divieti di cessione

Articolo 1261 - codice civile

I magistrati dell’ordine giudiziario (1471), i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Articolo 1261 - Codice Civile

I magistrati dell’ordine giudiziario (1471), i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Massime

Sussiste violazione del divieto di cessione di cui all’art. 1261 c.c. nell’ipotesi in cui un avvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedente anche uno specifico mandato professionale per avviarne l’azione di recupero presso il debitore moroso, atteso che è coerente con la “ratio” della norma – la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati – la sua interpretazione estensiva che sia volta ad attribuire un significato ampio al sintagma “diritti sui quali è sorta contestazione”. Cass. civ., sez. , III 20 novembre 2018, n. 29834

In tema di divieto di cessione di crediti litigiosi a favore di soggetti esercenti determinate attività (nella specie, un avvocato), il dato testuale dell’art. 1261 c.c. (che fa espresso riferimento ad una «sorta controversia» avanti all’autorità giudiziaria), nonché la ratio di detta norma (diretta ad impedire speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati) comportano che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria. Cass. civ. sez. III 16 luglio 2003, n. 11144

Istituti giuridici

Novità giuridiche