Art. 126 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Articolo 126 - codice civile

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio (150 ss.); può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti (2, 414).

Articolo 126 - Codice Civile

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio (150 ss.); può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti (2, 414).

Massime

La pendenza del giudizio di nullità del matrimonio è assunta dal legislatore come ragione sufficiente a giustificare la pronuncia di separazione temporanea dei coniugi, la quale riveste carattere cautelare ed efficacia interinale e condizionata, essendo destinata a rimanere assorbita dalla declaratoria di nullità del matrimonio, con la definitiva cessazione dell’obbligo di convivenza, ovvero ad essere caducata a causa del rigetto della domanda di nullità, con conseguente ripristino del vincolo in tutti i suoi aspetti, compreso l’obbligo della convivenza, salva la facoltà, in quest’ultima ipotesi, di promuovere l’azione ordinaria di separazione. Cass. civ. sez. I, 5 giugno 2001, n. 7594

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