Art. 1255 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

Articolo 1255 - codice civile

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita (1945), purché il creditore vi abbia interesse (1955).

Articolo 1255 - Codice Civile

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita (1945), purché il creditore vi abbia interesse (1955).

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