Art. 1253 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti della confusione

Articolo 1253 - codice civile

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue (1014, 1072, 1303), e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati (1239, 1247, 1320, 1939, 1945).

Articolo 1253 - Codice Civile

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue (1014, 1072, 1303), e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati (1239, 1247, 1320, 1939, 1945).

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