L’accettazione della cessione del credito, agli effetti dell’art. 1264 cod. civ. è un atto a forma libera che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco, dovendosi escludere che l’art.1248, primo comma, in tema di inopponibilità della compensazione al cessionario, richieda una “accettazione espressa”. Cass. civ. sez. III, 13 maggio 2014, n. 10335
La compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale; fine consegue che la compensazione impropria non osta all’applicazione dell’art. 1248 c.c. secondo cui il debitore che ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. Cass. civ. sez. III, 19 aprile 2011, n. 8971
Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un’ipotesi di estinzione dell’obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell’insorgenza e non quello dell’accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario; infatti, l’art. 1248, secondo comma, c.c. richiede per l’inopponibilità della compensazione che il credito sia sorto successivamente alla cessione. Cass. civ. sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2096
Per quanto, nelle ipotesi di «cessioni volontarie» del credito, il meccanismo della «compensazione» (naturalmente nella misura di un controcredito di «corrispondente» e non superiore importo vantato, dal «debitore ceduto», nei confronti del creditore fatto oggetto di «cessione»), si renda, entro dati limiti, opponibile, dal debitore ceduto al creditore cessionario ai sensi dell’art. 1248 c.c. nel quadro di disciplina della «cessione volontaria», è da escludere che esso possa similmente operare anche con rispetto alla peculiare ipotesi di cessio legis di un credito, rappresentata dalla sua consca disposta ed operata sulla base della normativa antimafia. Ad ancora maggior ragione, deve poi escludersi che, nei confronti dello Stato, al quale siano devoluti i beni conscati, possano essere, «in via riconvenzionale» fatti valere eventuali maggiori crediti del terzo verso il destinatario della misura antimafia». Ed infatti, trattasi di rapporti diversi, nei quali lo Stato potrebbe subentrare solo ove se fine ipotizzasse la veste di successore a titolo universale nei rapporti debitori del soggetto passivo della confisca, e non di suo successore a titolo particolare nell’unico rapporto relativo al diritto di credito conscato. Cass. civ. sez. I, 3 luglio 1997, n. 5988