In tema di compensazione, con riferimento alla rivalutazione ed agli interessi, quando sia stata giudizialmente riconosciuta in favore del convenuto – attore in riconvenzionale a titolo di indebito oggettivo per le somme trattenute senza titolo da controparte – la sussistenza di un credito, posto contestualmente in detrazione, e pertanto compensato, con il maggior credito vantato dalla parte attrice – nella specie per il ritardato rilascio dell’immobile al convenuto medesimo locato -, in forza del disposto dell’articolo 1242 c.c. il primo dei due crediti deve ritenersi estinto per compensazione sin dal momento della coesistenza degli stessi, senza che sia stato mai produttivo di interessi o di rivalutazione monetaria. Ed invero, tale effetto compensativo si era già verificato al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, momento dal quale, giusto disposto dall’art. 2033 c.c. decorrono gli interessi moratori, dovendosi presumere la buona fede dell’”accipiens” in difetto di specifiche prove contrarie. Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2019, n. 12016
La compensazione estintiva di un’obbligazione accertata con decisione passata in giudicato non può essere opposta dal debitore se il credito opposto in compensazione sia sorto anteriormente alla formazione del giudicato, che preclude l’efficacia dei fatti estintivi od impeditivi ad esso contrari, ma può esserlo soltanto se il credito sia sorto successivamente. Cass. civ. sez. I, 16 agosto 2011, n. 17306
Poichè, a norma dell’art. 1242, primo comma, c.c. la compensazione produce il suo effetto estintivo dal giorno in cui si verifica la coesistenza dei due debiti, essendo a tal fine indifferente il momento in cui essi sono sorti, da ciò discende che il credito sorto anteriormente deve necessariamente venire in considerazione nel complessivo suo importo di capitale e interessi, questi ultimi costituendone per definizione la parte accessoria, della quale occorre tener conto, dovendosi evitare che la compensazione si risolva nell’evidente ed ingiusta situazione di sacrificio di una delle parti, siccome accadrebbe se il titolare del credito produttivo di interessi sorto anteriormente venisse ad essere privato dei frutti civili già maturati a suo favore al momento di insorgenza del credito di controparte. Cass. civ. sez. III, 11 marzo 2004, n. 4983
La disposizione che esclude la rilevabilità di ufficio della compensazione, contenuta sul comma 1 dell’art. 1242 c.c. si riferisce sia alla compensazione giudiziale che a quella legale. Cass. civ. sez. III, 1 aprile 1995, n. 3823
L’art. 1242 c.c. – pur precisando che la compensazione estingue i due debiti n dal giorno della loro coesistenza ed ipso iure, in base alla circostanza oggettiva di tale coesistenza, così da attribuire alla relativa pronuncia del giudice carattere semplicemente dichiarativo e, quindi, intrinsecamente retroattivo – tuttavia stabilisce che il giudice non può d’ufficio dichiarare la compensazione stessa, esigendo dalla parte una manifestazione di volontà diretta a giovarsi dell’effetto estintivo già verificatosi ope legis. Cass. civ. sez. I, 4 maggio 1981, n. 2705
La compensazione estingue ope legis i debiti contrapposti per effetto del fatto oggettivo della loro coesistenza, sicché la dichiarazione giudiziale della parte che oppone la compensazione legale equivale ad una manifestazione di volontà diretta a giovarsi di un effetto già verificatosi e la pronuncia del giudice non fa che accertare l’avvenuta estinzione per compensazione legale dei contrapposti debiti e crediti con effetto ex tunc. Tuttavia tale operatività, in un momento anteriore a quello in cui la dichiarazione medesima viene emessa, fa risalire l’effetto estintivo non già alla data in cui coesistevano i fatti giuridici da cui sorgono i crediti e i debiti contrapposti, bensì a quella in cui coesistono crediti liquidi ed esigibili, dato che la compensazione legale ha per presupposti la liquidità e l’esigibilità dei crediti, a differenza della compensazione giudiziale, per la quale è sufficiente che il debito opposto sia di facile e pronta liquidazione. Cass. civ. sez. I, 5 giugno 1976, n. 2037
Il principio sancito dall’art. 1242, secondo comma, c.c. – secondo cui la prescrizione di uno dei due crediti non impedisce di eccepire la compensazione se la prescrizione non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti – non si applica alla compensazione giudiziale, perché, potendo questa aver luogo soltanto ope iudicis, l’effetto della estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non pumai verificarsi. Cass. civ. sez. I, 21 maggio 1975, n. 2009
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