Art. 1240 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

Articolo 1240 - codice civile

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo (1238) deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.

Articolo 1240 - Codice Civile

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo (1238) deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.

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