La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (1247, 1253, 1936 ss., 1945).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero (1301).