Art. 1239 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Fideiussori

Articolo 1239 - codice civile

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (1247, 1253, 1936 ss., 1945).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero (1301).

Articolo 1239 - Codice Civile

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (1247, 1253, 1936 ss., 1945).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero (1301).

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