Art. 1238 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rinunzia alle garanzie

Articolo 1238 - codice civile

La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito (1240).

Articolo 1238 - Codice Civile

La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito (1240).

Istituti giuridici

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