Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 ss.).
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 ss.).
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 ss.).
A norma dell’art. 1235 c.c. per la novazione soggettiva si osservano le disposizioni disciplinanti i tre istituti della delegazione, dell’estromissione e dell’accollo, istituti che, contemplando le varie ipotesi di sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio o di aggiunta ad esso di un nuovo debitore, prevedono la liberazione del debitore originario solo in caso di dichiarazione espressa del creditore. Cass. civ. sez. III, 25 gennaio 1978, n. 337
Il vigente codice civile non prevede, come figura autonoma, la novazione soggettiva, la quale (art. 1235 c.c.), dal lato passivo, si può verificare o meno a seconda delle modalità e delle pattuizioni con cui avviene un mutamento soggettivo nel rapporto obbligatorio, giusta gli artt. 1268 e seguenti c.c. Cass. civ. sez. II, 14 dicembre 1974, n. 4277
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