Art. 1234 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Inefficacia della novazione

Articolo 1234 - codice civile

La novazione è senza effetto, se non esisteva (1418 ss.) l’obbligazione originaria (2881).
Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 ss.), la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1442, 1444).

Articolo 1234 - Codice Civile

La novazione è senza effetto, se non esisteva (1418 ss.) l’obbligazione originaria (2881).
Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 ss.), la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1442, 1444).

Istituti giuridici

Novità giuridiche