Art. 1233 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

Articolo 1233 - codice civile

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido (1292 ss.) con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa novazione (1232).

Articolo 1233 - Codice Civile

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido (1292 ss.) con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa novazione (1232).

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