Art. 1231 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modalità che non importano novazione

Articolo 1231 - codice civile

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine (1184 ss., 1823) e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.

Articolo 1231 - Codice Civile

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine (1184 ss., 1823) e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.

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