Art. 1228 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Responsabilità per fatto degli ausiliari

Articolo 1228 - codice civile

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (1229 , 1717, 1785 bis, 2049).

Articolo 1228 - Codice Civile

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (1229 , 1717, 1785 bis, 2049).

Massime

Alla stregua dell’art. 1228, c.c. possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione. Diversamente, mandatari sono coloro che non sono direttamente assoggettati a poteri di controllo del loro operato, ma agiscono autonomamente a seguito di affidamento di uno specifico incarico, in base al quale si obbligano a compiere uno o piatti giuridici per conto e in favore del mandante. Cass. civ. sez. III, 29 novembre 2011, n. 25251

In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l’inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l’incarico, non costituisce di per sè giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell’art. 1228 cod.civ. questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell’ausiliario; tuttavia la colpa di quest’ultimo potrà fondare un’azione di regresso del contraente nei suoi confronti. Cass. civ. sez. III, 12 marzo 2010, n. 6053

In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l’art. 1228 c.c. disposizione con cui è stata estesa all’ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 c.c. presuppone che l’opera svolta da questi ultimi sia confessa con l’adempimento della prestazione, in modo che, ai fini dell’affermazione della detta responsabilità, deve essere accertato il nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore. (Nella specie, la S.C: ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto una società di trasporti responsabile della perdita della merce, in quanto causata dal fatto doloso attribuito ad un dipendente, il quale, pur dimissionario, aveva agito in nome e per conto di detta società, convenendo le modalità di carico della merce ed assicurando l’utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a terzi estranei alla società). Cass. civ. sez. III, 11 maggio 1995, n. 5150

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