Art. 1220 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Offerta non formale

Articolo 1220 - codice civile

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta (1460), anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo (1208 ss.), a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo (1181).

Articolo 1220 - Codice Civile

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta (1460), anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo (1208 ss.), a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo (1181).

Massime

L’offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ. consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l’idoneità della offerta non formale di pagamento del prezzo di cessione in proprietà di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, giudizialmente determinato, effettuata mediante intestazione di un libretto bancario all’ente e deposito dello stesso presso il tribunale sin dall’iscrizione della causa a ruolo). Cass. civ. sez. VI-II, 27 ottobre 2014, n. 22734

In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con riferimento alla costituzione in mora, non può parlarsi di offerta non formale, ai sensi dell’articolo 1220 c.c. quando la somma non viene introdotta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall’articolo 1182 c.c. perchè non è seria un’offerta che non metta il creditore in grado di poter riscuotere il dovuto concretamente. Cass. civ. sez. II, 6 febbraio 2007, 2361

L’offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia seria, tempestiva e completa, e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonchè nella comunicazione di tale fatto al medesimo. Il parametro valutativo della sussistenza dei caratteri della serietà e della completezza è costituito dalla esaustività della posizione assunta dal debitore con l’offerta stessa, nel senso che il creditore deve potervi aderire senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l’idoneità dell’offerta non formale di pagamento di canoni di locazione effettuata mediante deposito di somma su un libretto non intestato al locatore, né formalmente posto nella piena disponibilità del medesimo). Cass. civ. sez. III, 6 luglio 2006, n. 15352

L’offerta non formale, mediante deposito banco judicis, della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall’art. 1220 c.c. e. pertanto, dalla data dell’offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria. Cass. civ. sez. III, 16 luglio 2002, n. 10269

Per il disposto dell’art. 1220 c.c. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 c.c. a tenore dei quali i contraenti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede) il debitore non può essere considerato in mora, quindi in colpa, né tenuto al pagamento dei relativi interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quando abbia tempestivamente fatto offerta al creditore della prestazione dovuta anche senza l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 c.c. che rispettivamente disciplinano l’offerta reale della somma dovuta e il suo eventuale successivo deposito. Cass. civ. sez. II, 6 dicembre 2000

L’offerta non formale che, ai sensi dell’art. 1220 c.c. esclude la mora del debitore non richiede forme solenni, ma non ha luogo se non quando la prestazione sia realmente posta nella sfera di disponibilità del creditore e del fatto sia data a questo conoscenza; talché la mera richiesta di benestare per l’accredito della somma in conto corrente costituisce solo una promessa, ma non pone il danaro a disposizione del creditore e perciò non integra gli estremi della suddetta offerta. Cass. civ. sez. lav. 16 maggio 2000, n. 6356

In tema di adempimento delle obbligazioni, perché sia riscontrabile una offerta non formale di adempimento, idonea, ex art. 1220 c.c. ad escludere gli effetti della mora debendi, è necessario che sussista un credito incontestato quanto all’an. Cass. civ. sez. II, 2 febbraio 1999, n. 857

L’offerta di pagamento mediante assegno circolare da parte del debitore deve ritenersi eseguita secondo gli usi, non sussistendo alcun pericolo di mancanza della relativa provvista presso la banca obbligata al pagamento (che è autorizzata alla emissione di tali titoli di credito solo previa costituzione ex lege di idonea cauzione a garanzia degli stessi), così che (a prescindere da ogni questione sull’efficacia liberatoria di tale forma di pagamento e sul luogo dell’adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di danaro) tale offerta non può non qualificarsi idonea ad integrare la fattispecie dell’offerta non formale, con correlativa esclusione della mora debendi, ai sensi dell’art. 1220 c.c. Cass. civ. sez. III, 28 luglio 1997, n. 7051

In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c. rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l’utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benchè insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell’art. 1591 c.c. . Cass. civ. sez. III, 4 aprile 2017, n. 8672

In materia di locazione, l’offerta di restituzione dell’immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un’offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 c.c. idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell’offerta formale dell’immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, c.c. non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all’art. 1207 c.c. Cass. civ. sez. III, 20 giugno 2013, n. 15433

In tema di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora nell’adempimento dell’obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione altresì dell’obbligo di corrispondere l’indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell’art. 1220 c.c. un’offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l’immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c. non comportandone l’accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi (nella specie, avendo le parti concordato che i necessari lavori di ripristino del bene sarebbero stati eseguiti dal medesimo locatore, dietro rimborso delle spese). Cass. civ. sez. III, 27 novembre 2012, n. 21004

L’esclusione, per effetto di una offerta non formale ex art. 1220 c.c. della mora del conduttore nella restituzione dell’immobile locato vale a preservarlo dalla responsabilità per il ritardo, e, quindi, ad escludere la sussistenza in capo allo stesso dell’obbligo di corrispondere al locatore, a titolo risarcitorio, il «maggior danno », ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato, ma non esclude anche il pagamento del canone, senza che rilevi in contrario la circostanza che il conduttore eventualmente abbia smesso di usare l’immobile secondo la destinazione convenuta, potendo costui sottrarsi al pagamento solo attraverso la riconsegna dell’immobile al locatore o l’offerta formale dello stesso ai sensi dell’art. 1216 c.c. con il risultato di costituire in mora accipiendi il locatore e liberarsi definitivamente della sua obbligazione. Cass. civ. sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1941

Qualora il conduttore, deducendo il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto, riconsegni l’immobile al locatore, il quale accetti la consegna con riserva, (nella specie: facendo mettere a verbale l’espressa riserva di mantenere ferme le domande di ripetizione di tutti i canoni non corrisposti ), non è liberato ai sensi dell’art. 1216 c.c. dall’obbligo del pagamento dei canoni ancora non maturati, e il successivo accertamento della insussistenza del diritto di recesso comporta che il conduttore medesimo è tenuto al pagamento dei canoni no alla scadenza del contratto. Cass. civ. sez. III, 8 agosto 2002, n. 12020

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