Art. 1216 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

Articolo 1216 - codice civile

Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’art. 1209 (73, 75 att.).
Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice (79 att.) la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (2905, 2906; 671 c.p.c.).

Articolo 1216 - Codice Civile

Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’art. 1209 (73, 75 att.).
Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice (79 att.) la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (2905, 2906; 671 c.p.c.).

Massime

È solo alla riconsegna dell’immobile al sequestratario nominato ai sensi dell’art. 1216 c.c. che conseguono effetti pienamente liberatori per il debitore (nel caso, conduttore), in capo al quale da tale momento non persistono pertanto obblighi comunque derivanti (nel caso, pagamento degli oneri accessori) dalla perdurante conduzione dell’immobile locato. Cass. civ. sez. III, 27 aprile 2004, n. 7982

In tema di costituzione in mora del creditore per la consegna di un immobile, qualora il destinatario di un’intimazione priva della forma prescritta (art. 1216 c.c.), una volta ricevuto l’atto, fine riconosce la finalità ed il fondamento, tale riconoscimento, comportando il raggiungimento dello scopo proprio dell’atto, concorre alla formazione di una fattispecie complessa capace di produrre gli stessi effetti dell’intimazione formale regolare, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici. Cass. civ. sez. I, 22 settembre 1993, n. 9662

Qualora il conduttore di un immobile, dopo avere intimato al locatore di riprenderne possesso, chieda ed ottenga dal giudice la nomina di un sequestratario ex art. 1216 c.c. il successivo accertamento dell’insussistenza di tale diritto comporta che il conduttore medesimo è tenuto sia al pagamento dei canoni no alla scadenza del contratto, sia all’assunzione delle spese di custodia. Cass. civ. sez. III, 8 giugno 2017, n. 14268

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