Art. 1215 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Spese

Articolo 1215 - codice civile

Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore (1196).

Articolo 1215 - Codice Civile

Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore (1196).

Istituti giuridici

Novità giuridiche