L’offerta per intimazione prevista dall’art. 1209, comma secondo, c.c. è un atto la cui formazione spetta alla parte e non all’ufficiale giudiziario, al quale la legge assegna unicamente il compito di provvedere alla sua notificazione. Cass. civ. sez. III, 29 agosto 2008, n. 21908
È valida ed efficace l’offerta per intimazione nella quale non siano indicate al creditore la data e l’ora per il ritiro della merce a lui dovuta, quando l’intimante lasci al creditore stesso la facoltà di scelta del momento per il ritiro. Cass. civ. sez. III, 29 agosto 2008, n. 21908
Non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell’ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione (nella specie canoni di locazione); tale esclusione della colpa dell’inadempimento non è condizionata all’offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e ss. c.c. costituendo detta offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della mora credendi e di conseguire la propria liberazione. Cass. civ. sez. III, 13 giugno 1975, n. 2382
Anche l’offerta, per mezzo di vaglia postale, della somma dovuta, quando sia compiuta nel suo effettivo ammontare, costituisce un’offerta reale non rituale suscettibile di convalida, con l’effetto della costituzione in mora del creditore e con quelli ad esso accessori. Cass. civ. sez. III, 27 novembre 1973, n. 3249