Art. 1205 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Surrogazione parziale

Articolo 1205 - codice civile

Se il pagamento è parziale (1181), il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.

Articolo 1205 - Codice Civile

Se il pagamento è parziale (1181), il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.

Istituti giuridici

Novità giuridiche