La disposizione di cui all’art. 1203 c.c. in base alla quale la surrogazione legale ha luogo di diritto, va intesa nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore originario e del debitore, e non invece nel senso che la sua concreta attuazione possa prescindere dalla rituale domanda del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto. Cass. civ. sez. lav. 22 febbraio 1995, n. 1997
La surrogazione legale prevista dall’art. 1203, n. 1, c.c. in favore di chi, essendo creditore, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito, opera, come ogni altra surrogazione «di diritto», a prescindere dalla volontà del creditore soddisfatto. Detta surrogazione, pertanto, la quale è applicabile – salve specifiche ed espresse incompatibilità – anche con riguardo al debito d’imposta, si verifica pure nel caso di pagamento a mani di soggetto diverso dal titolare del credito, ma abilitato a riscuoterlo (nella specie, esattore). Cass. civ. sez. III, 23 gennaio 1982, n. 471
Nel giudizio in cui si debba accertare la surrogazione legale a vantaggio del creditore di un imprenditore ammesso al concordato preventivo, che abbia soddisfatto un altro creditore privilegiato (art. 1203, n. 1, c.c.), il debitore è parte necessaria, insieme al liquidatore. Cass. civ. sez. I, 28 giugno 1976, n. 2438
Ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 3, cod. civ. non è necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell’”accipiens”, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione. Cass. civ. sez. III, 16 dicembre 2013, n. 28061
La surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del debitore. Cass. civ. sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2060
La surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. opera solo dopo il pagamento fatto al creditore originario, costituendo l’adempimento dell’obbligazione altrui l’elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto. È pertanto inammissibile l’intervento nella procedura esecutiva prima del pagamento al terzo. Cass. civ. sez. III, 14 marzo 2008, n. 6885A differenza della surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.) e di quella per volontà del debitore (art. 1202 c.c.), la surrogazione legale (art. 1203, n. 3 c.c.) opera di diritto e, per effetto del meccanismo legale, non richiede la dichiarazione formale ed espressa del solvens di volersi surrogare, né il consenso del creditore soddisfatto alla surrogazione stessa. Cass. civ. sez. I, 24 novembre 1981, n. 6240
La surrogazione legale, nell’ipotesi prevista dall’art. 1203, n. 3 c.c. opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa. Cass. civ. sez. II, 6 giugno 1972, n. 1744
La surrogazione legale nei confronti dell’INAIL, prevista in favore del datore di lavoro per le prestazioni erogate in favore del lavoratore infortunato (nella specie, indennità per inabilità temporanea) presuppone, alternativamente, che il datore di lavoro fine sia stato richiesto dall’Istituto ovvero fine sia obbligato da disposizione del contratto collettivo e, in questa seconda ipotesi, egli può esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dell’Istituto per le prestazioni anticipate a condizione che alleghi e provi, in giudizio, la fonte contrattuale del relativo obbligo. (Principio affermato in controversia in cui la fonte negoziale dell’obbligo di anticipazione a carico del datore risiedeva nell’art. 11 del CCNL per i lavoratori elettrici del 21 febbraio 1989). Cass. civ. sez. lav. 30 dicembre 2009, n. 27827
La surrogazione contemplata dal combinato disposto degli artt. 1203, n. 5, e 2036, terzo comma, c.c. postulando un indagine sull’elemento soggettivo del pagamento, consistente nella consapevolezza e nella volontà del solvens di pagare un debito altrui, comporta l’emergere di un tema di discussione e di decisione nuovo e diverso, rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’art. 1203, n. 3, con conseguente inammissibilità dell’introduzione di tale nuovo tema per la prima volta nel giudizio di cassazione, ove in precedenza sia stata invocata soltanto l’applicazione di quest’ultima disposizione. Cass. civ. sez. I, 26 giugno 2008, n. 17497
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli, il «regresso» dell’impresa designata, che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall’art. 19 primo comma lett. a) e b) della L. 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero dell’indennizzo pagato, come previsto dall’art. 29 primo comma della legge stessa, è riconducibile nell’ambito della surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5 c.c. in quanto si traduce nell’attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito. Pertanto, qualora il conciliatore, decidendo secondo equità ai sensi dell’art. 113 secondo comma c.p.c. abbia applicato a detto regresso la prescrizione biennale cui è soggetto il credito del danneggiato, si deve escludere, a carico della relativa pronuncia, la configurabilità di una violazione dei principi regolatori della materia (denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c.). Cass. civ. Sezioni Unite, 11 novembre 1991, n. 12014