In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore, la riserva del debitore contenuta nella quietanza rilasciata dal creditore – di ripetere quanto pagato con tale modalità nel caso in cui il pagamento risultasse non dovuto, non incide sulla efficacia della surrogazione, atteso che le riserve manifestate dal debitore all’atto del pagamento non fanno venir meno il carattere satisfattorio della prestazione effettuata, essendo il comportamento dell’adempiente il solo presupposto logico-giuridico della sostituzione del creditore e non rilevando, salvo casi eccezionali, le intenzioni e gli stati soggettivi del debitore, nè vertendosi in ipotesi di novazione dell’obbligazione. Cass. civ. sez. I, 25 marzo 2009, n. 7217
In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore in una obbligazione solidale, l’avvenuta sostituzione del creditore originario con il creditore surrogato per effetto del pagamento effettuato da uno dei condebitori solidali non muta la posizione degli altri condebitori solidali, ai quali il surrogato può chiedere il pagamento dell’intero, in quanto la surrogazione determina la successione nel lato attivo dell’obbligazione solidale, attesa l’unicità dell’obbligazione, indipendentemente dalla configurabilità di distinti rapporti tra i singoli condebitori ed il creditore, i quali rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra coobbligati, e possono dar luogo ad diritto di regresso (art. 1299 c.c.) ed alla surrogazione legale (art. 1203, primo comma, n. 3 c.c.) a vantaggio del condebitore escusso dal surrogato. Cass. civ. sez. I, 25 marzo 2009, n. 7217