Art. 1200 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Liberazione dalle garanzie

Articolo 1200 - codice civile

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali (2784 ss.) date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità (1208, 2784).

Articolo 1200 - Codice Civile

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali (2784 ss.) date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità (1208, 2784).

Massime

A seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell’art. 1200 c.c. a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 c.c.), alla cancellazione dell’iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, afnché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all’istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell’immobile assoggettato al vincolo reale). Cass. civ. sez. III, 1 ottobre 1999, n. 10893 

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