Art. 1191 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pagamento eseguito da un incapace

Articolo 1191 - codice civile

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità (1190, 1442, 1933 , 1950, 2034).

Articolo 1191 - Codice Civile

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità (1190, 1442, 1933 , 1950, 2034).

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