Art. 1190 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pagamento al creditore incapace

Articolo 1190 - codice civile

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace (1188, 1191, 1443, 2039, 2041).

Articolo 1190 - Codice Civile

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace (1188, 1191, 1443, 2039, 2041).

Massime

La norma di cui all’art. 1190 c.c. – secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace – non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il pagamento è stato eseguito a persona diversa dall’incapace e dal suo rappresentante legale. Cass. civ. sez. I, 5 febbraio 1975, n. 423

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