La norma di cui all’art. 1190 c.c. – secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace – non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il pagamento è stato eseguito a persona diversa dall’incapace e dal suo rappresentante legale. Cass. civ. sez. I, 5 febbraio 1975, n. 423
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