Le cause di sospensione della prescrizione, previste dal R.D.L. 3 gennaio 1944, n. 1, sono opponibili anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari – sì che non è applicabile l’esclusione prevista nei suoi confronti dall’art. 1166 c.c.– e sono rilevabili d’ufficio perché poste a tutela degli interessi della totalità dei cittadini, sull’intero territorio nazionale all’epoca interessato agli eventi bellici, e non soltanto degli interessi dei militari o delle persone al seguito di esse per ragioni di servizio. Cass. civ. sez. II, 6 settembre 1994, n. 7674
Ove l’usufruttuario abbia iniziato ed esercitato un possesso ad usucapionem (nella specie, di una servitù di passaggio a favore del fondo tenuto in usufrutto) anche in favore del nudo proprietario, questi, una volta succedutogli nel rapporto possessorio, non può essere considerato terzo possessore al ne dell’inopponibilità, nei suoi riguardi, a norma dell’art. 1166, primo comma, c.c. delle cause di sospensione del corso della prescrizione indicate nell’art. 2942 c.c. Cass. civ. sez. II, 6 agosto 1977, n. 3607