Art. 1164 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Interversione del possesso

Articolo 1164 - codice civile

Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario (1141). Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato (1102 , 1158 ss.).

Articolo 1164 - Codice Civile

Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario (1141). Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato (1102 , 1158 ss.).

Massime

L’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell’avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell’”animus rem sibi habendi”. Non rilevano, a tal ne, l’inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un’ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un’ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. Cass. civ. sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26327

Con riferimento al principio, di cui agli artt. 1141 e 1164 c.c. per cui, ai fini del possesso utile all’usucapione, è necessaria l’interversione del possesso, specie con riferimento alla situazione di chi sia detentore in virtù di rapporto obbligato, va ritenuto che nel caso in cui un terreno oggetto di rapporto di affittanza agricola, sia stato acquistato da alcuni dei coltivatori, e per gli altri sia proseguita la coltivazione pro quota del fondo, il possesso utile a favore di questi ultimi si configura automaticamente, per il venir meno del rapporto obbligatorio per effetto della vendita, dalla quale decorre il termine per l’usucapione. Cass. civ. sez. III, 3 ottobre 1994, n. 8032

L’art. 1164 c.c. regolando la sola ipotesi che taluno abbia inizialmente esercitato un possesso corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui non è applicabile al caso in cui sin dall’origine il possesso si sia estrinsecato in un’attività corrispondente ad un diritto di proprietà o di comproprietà. Pertanto, non essendo necessario alcun atto di interversione dell’usucapione della comproprietà di un cortile da parte di colui che, pur essendo titolare di una servitù di passaggio sul medesimo, assuma di non essersi mai limitato ad esercitare questo solo diritto, ma di essersi sempre comportato sin dall’inizio del possesso rispetto a quel bene come condomino, erroneamente i giudici di merito disattendono la prova testimoniale a tal proposito dedotta, pur riconoscendo che essa ha ad oggetto comportamenti tipici di colui che ha sul bene un diritto di proprietà o di comproprietà. Cass. civ. sez. II, 24 settembre 1994, n. 7846

Perché possa ravvisarsi un atto ricognitivo idoneo ad interrompere l’usucapione ai sensi dell’art. 1164 c.c. è necessario che l’atto, pur non essendo compiuto con l’anzidetta specifica finalità, presenti comunque i requisiti della volontarietà e della consapevolezza dell’esistenza del diritto dell’altra parte. Tali caratteri non sono ravvisabili nella domanda che, in via subordinata a quella di declaratoria di validità dell’atto di acquisto del bene posseduto, sia diretta ad ottenere il trasferimento coattivo della proprietà, per il tramite della sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c. Cass. civ. sez. II, 4 maggio 1990, n. 3716

La interversione nel possesso – che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, da cui sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio – pur potendo realizzarsi anche mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l’intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l’opposizione risulti univocamente rivolta contro il possessore, e cioè contro colui per cui conto la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all’avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui l’animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata. Cass. civ. sez. II, 29 maggio 1981, n. 3523

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