Art. 1156 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Articolo 1156 - codice civile

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili (816) e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815, 816, 1162, 2683 ss.; 146, 753 c.n.).

Articolo 1156 - Codice Civile

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili (816) e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815, 816, 1162, 2683 ss.; 146, 753 c.n.).

Massime

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all’art. 1156 c.c. con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 1153 c.c. Cass. civ. sez. I, 23 maggio 2018, n. 12860

L’acquirente di un autoveicolo a non domino non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l’art. 1156 c.c. l’applicazione delle disposizioni sull’acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l’acquisto di un tale bene, sebbene l’acquirente sia in buona fede, si opera solo con l’usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell’usucapione stessa. Cass. civ. sez. III, 13 gennaio 1994, n. 294

Istituti giuridici

Novità giuridiche