Art. 1150 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riparazioni, miglioramenti e addizioni

Articolo 1150 - codice civile

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie (748, 1005).
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti (985) recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede (1147, 1502); se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore (2040).
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti (1149), gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa (535, 1147, 2040).

Articolo 1150 - Codice Civile

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie (748, 1005).
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti (985) recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede (1147, 1502); se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore (2040).
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti (1149), gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa (535, 1147, 2040).

Massime

La previsione di cui all’art. 1150 c.c.- che attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa- è di natura eccezionale e non può dunque, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello con la quale era stata respinta la domanda di rimborso formulata dai promittenti venditori di un immobile, che ne avevano mantenuto il possesso dopo la conclusione del preliminare, seppur pattuendo in quella sede “l’anticipazione dell’effetto traslativo” in favore del promissario acquirente). Cass. civ. sez. II, 28 novembre 2017, n. 28379

Ai sensi dell’art. 1150 c.c. il possessore ha diritto all’indennità per i miglioramenti, purché l’incremento di valore sussista al tempo della restituzione della cosa, in quanto il diritto medesimo prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e si correla al dato obiettivo dell’incremento di valore secondo criteri di effettività e attualità, traendo il proprietario vantaggio dalla miglioria solo dal momento della reintegrazione nel godimento del bene. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 23 maggio 2012, n. 8156

Il principio secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori non attiene soltanto all’acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti del possesso di buona fede, tra i quali è quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell’incremento di valore arrecato alla cosa, che resta, dunque, irrilevante, ove dipenda da opere eseguite dopo la notificazione della domanda. Cass. civ. sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1904

La norma dell’art. 1150 c.c. che attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può dunque, essere applicata in via analogica al detentore; ne consegue che, qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, la relazione del promissorio acquirente con il bene si definisce in termini di detenzione qualificata, sicché l’art. 1150 c.c. non si applica a tale ipotesi. Cass. civ. sez. II, 22 luglio 2010, n. 17245

Il diritto ad una indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione, il quale si correla all’incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti, nel patrimonio del proprietario, spetta al possessore in ogni caso, ex art. 1150 c.c. avendo la distinzione tra possessore di buona o mala fede rilevanza unicamente ai fini del calcolo della indennità medesima. Ove detti miglioramenti siano costituiti da addizioni, il proprietario, in virtù del disposto dell’art. 936, quarto comma, espressamente richiamato, può obbligare il terzo ad asportarli, salvo che costui le abbia fatte in buona fede o che il proprietario stesso ne fosse a conoscenza e non vi si fosse opposto. Cass. civ. sez. II, 22 agosto 2002, n. 12342

Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt. 1150 e 936 c.c. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l’opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, i reati previsti e puniti dagli artt. 31 e 41 della legge n. 1150/42 e 10 e 13 della legge n. 765/67 e ciò non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l’entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione competente, quanto piuttosto perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell’ordinamento ed in particolare con la funzione dell’amministrazione della giustizia che possa l’agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l’attività penalmente illecita e che in via diretta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c. Cass. civ. sez. II, 17 maggio 2001, n. 6777

Al possessore del fondo non spetta indennizzo per addizioni consistenti in edifici abusivamente eretti sullo stesso, non potendo ammettersi alcun indennizzo per lo svolgimento di un’attività illecita anche sotto il profilo penale. Cass. civ. sez. II, 10 settembre 1997, n. 8834

La previsione normativa di cui all’art. 1150, comma primo, c.c. accomuna, senza distinzioni di sorta, il possessore di mala fede a quello di buona fede quanto al riconoscimento del diritto al rimborso delle spese per le riparazioni straordinarie, al pari di quella di cui al successivo comma quarto, per effetto della quale al rimborso delle spese per le riparazioni ordinarie ha diritto «il possessore (non meglio qualificato sotto il profilo dello status soggettivo) tenuto alla restituzione dei frutti». La distinzione tra possessore di buona e di mala fede rileva, pertanto, in quest’ultima ipotesi, al solo, limitato fine di individuare il dies a quo del dovuto rimborso, che coincide con il (diverso) momento a partire dal quale ciascuno di essi risulti, rispettivamente, obbligato alla restituzione dei frutti (artt. 1148 e 1150 comma quarto c.c.). Cass. civ. sez. II, 25 agosto 1997, n. 7985

Ai sensi dell’art. 1150 ult. comma c.c. qualora le addizioni sul bene altrui, costituente miglioramento, siano state apportate dal possessore in buona fede, al possessore medesimo spetta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa, mentre resta esclusa la facoltà accordata al proprietario dall’art. 936 c.c. (scelta fra il pagamento di detto incremento e l’eventuale minore importo rappresentato dal valore dei materiali e dal prezzo della mano d’opera). Cass. civ. sez. II, 20 agosto 1991, n. 8918

Il credito per l’indennità ex art. 1150 c.c. è un credito di valore, in quanto mira a reintegrare il patrimonio del possessore che ha eseguito i miglioramenti e pertanto il giudice, nel determinarlo, deve tenere conto della svalutazione monetaria. Cass. civ. sez. II, 21 agosto 2017, n. 20207

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