Art. 1122 ter – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

Articolo 1122 ter - codice civile

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136. (1)

Articolo 1122 ter - Codice Civile

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136. (1)

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 7, comma 1, della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

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