Art. 112 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rifiuto della celebrazione

Articolo 112 - codice civile

L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge (84 ss., 93 ss., 98, 138).
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi (98).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (737 ss. c.p.c.).

Articolo 112 - Codice Civile

L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge (84 ss., 93 ss., 98, 138).
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi (98).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (737 ss. c.p.c.).

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