In tema di scioglimento della comunione, la disposizione dell’art. 1111, secondo comma, c.c. – in base alla quale il patto di rimanere in comunione non pu comunque, avere una durata superiore ai dieci anni – benché sia analogicamente applicabile anche alle disposizioni testamentarie a titolo particolare, trova un limite implicito nella regola dettata dal successivo art. 1112 c.c. secondo cui lo scioglimento non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate; l’accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene è devoluto all’esame del giudice di merito. Cass. civ. sez. II, 4 marzo 2011, n. 5261
In tema di scioglimento della comunione, la disposizione di cui all’art. 1112 c.c. che stabilisce l’indivisibilità del bene nel caso in cui la sua assegnazione in proprietà esclusiva ad uno dei condividendi ne comporti la cessazione dall’uso cui esso è destinato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui allo scioglimento della comunione si pervenga per via giudiziale, in quanto, nello scioglimento convenzionale, il potere dei comproprietari di addivenire allo scioglimento e di disporre dei beni implica anche il potere di mutarne l’uso e la destinazione originaria, sicché la possibilità di divisione del bene non trova altri impedimenti se non quelli derivanti da ragioni fisiche o da vincoli posti da leggi speciali. Cass. civ. sez. II, 29 marzo 2006, n. 7274
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