Art. 1075 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esercizio limitato della servitù

Articolo 1075 - codice civile

La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.

Articolo 1075 - Codice Civile

La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.

Massime

L’uso parziale della servitù  anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù  non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione. Cass. civ. sez. II, 23 settembre 2009, n. 20462

In relazione ad una servitù di passaggio, l’accertata impossibilità di uso ai fini del transito carrabile non consente di ritenere, per questo solo fatto, automaticamente accertata anche l’impossibilità di uso in termini di passaggio pedonale, poiché l’art. 1075 c.c. stabilisce che la servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero (Omissis). Cass. civ. sez. II, 25 febbraio 2008, n. 4794

In tema di servitù  le innovazioni al fondo dominante che non superino il limite oltre il quale esse sono vietate a norma dell’art. 1067 c.c. in quanto rendono più gravosa la condizione del fondo servente rispetto a quanto era prevedibile al momento della loro costituzione, possono essere apportate senza alcun limite temporale rispetto all’epoca del sorgere della servitù  non ponendosi al riguardo alcuna questione di estinzione del relativo diritto per non uso, per impossibilità di uso o per venir meno dell’utilità, tenuto conto che la maggiore utilità tratta dalla servitù per effetto dell’innovazione deve considerarsi già potenzialmente compresa nel titolo costitutivo della stessa, e che risulta quindi applicabile l’art. 1075 c.c. a norma del quale la servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero. Cass. civ. sez. II, 12 giugno 1996, n. 5385

L’art. 1075 c.c. il quale dispone che l’esercizio della servitù in termini quantitativamente o qualitativamente minori, rispetto a quelli consentiti dal titolo, non comporta estinzione, nemmeno parziale, del relativo diritto, che permane nella sua interezza, opera a prescindere dalle cause di detta limitazione, e, quindi, tanto nel caso in cui essa dipenda da inerzia del titolare, quanto nel caso in cui sia provocata da eventi impeditivi naturali, ovvero imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante. Cass. civ. sez. II, 16 febbraio 1978, n. 741

 

Istituti giuridici

Novità giuridiche