L’impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall’articolo precedente.
L’impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall’articolo precedente.
L’impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall’articolo precedente.
In tema di estinzione delle servitù prediali, i termini stabiliti dagli artt. 1073 e 1074 c.c. concernono quantità omogenee, tra loro cumulabili, sicché il non uso per volontaria inerzia del proprietario del fondo dominante può sommarsi, ai fini del compimento della prescrizione ventennale, con la susseguente impossibilità di uso della servitù per fatto riconducibile al proprietario del fondo servente. Cass. civ. sez. II, 5 luglio 2013, n. 16861
Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall’atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l’impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c.c. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell’art. 1074 c.c. la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell’art. 1073 c.c. dopo il decorso del ventennio di non uso. Cass. civ. sez. II, 25 giugno 2013, n. 15988
Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della “utilitas” per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l’estensione o le sopprimano. Cass. civ. sez. II, 8 febbraio 2013, n. 3132
In tema di servitù la sopravvenuta mancanza della “utilitas” che ne determina la quiescenza ai sensi dell’art. 1074 c.c. può derivare anche dal contrasto tra il contenuto del diritto reale minore e la normativa urbanistica di piano applicabile al fondo servente (allorché questa faccia venir meno la giustificazione e la rilevanza funzionale del contenuto della servitù , ma perché si determini l’estinzione della servitù è necessario che l’impossibilità di realizzare le opere necessarie all’esercizio del diritto perduri per il tutto il periodo, ventennale, di prescrizione previsto dal codice. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 31 marzo 2011, n. 7485
In materia di servitù di passaggio l’impossibilità di farne uso, come pure la cessazione della relativa utilità, non rendono il diritto stesso insuscettibile di atti ricognitivi o di altre manifestazioni idonee, a norma dell’art. 2944 c.c. ad interrompere il decorso della prescrizione, in quanto gli atti di ricognizione, che costituiscono dichiarazioni di scienza, sono efficaci indipendentemente dallo specifico intento del dichiarante. Cass. civ. sez. II, 25 febbraio 2008, n. 4794
In tema di estinzione della servitù l’impossibilità di fatto di goderne e il venir meno dell’utilitas che ne costituisce il contenuto non ricorrono quando – come nel caso di espropriazione per pubblica utilità – si sia verificata la sola modificazione della titolarità della proprietà del fondo servente ovvero, permanendo l’utilitas, non si frapponga un ostacolo materiale all’esercizio del diritto. Cass. civ. sez. II, 30 agosto 2004, n. 17394
In materia di servitù gli interventi legislativi (nel caso, art. 28 del nuovo codice della strada e attuazione del piano regolatore comunale) successivi alla relativa costituzione, ove non abbiano effetti espropriativi nei confronti di entrambi i soggetti del rapporto, non estinguono la servitù che pertanto permane in essere, pur se del caso con un eventuale mutamento delle condizioni di esercizio; ne consegue che, trattandosi di servitù volontaria, il proprietario del fondo servente continua ad essere obbligato a rispettare il costituito ius in re aliena. Cass. civ. sez. II, 17 luglio 2002, n. 10341
La servitù gravante su fondo non entra in stato di quiescenza prodromico all’estinzione, ai sensi dell’art. 1074 c.c. per il solo fatto che il suo contenuto sia incompatibile con la sopravvenuta destinazione urbanistica impressa al fondo, posto che la nuova destinazione comporta la possibilità ma non anche l’obbligo di utilizzare il fondo in modo conforme ad essa, sicché non si verifica l’impossibilità di utilizzare la servitù prevista dalla norma cit. Cass. civ. sez. II, 11 febbraio 1998, n. 1394
Ai sensi dell’art. 1074 c.c. quando venga a cessare l’utilitas della servitù o la concreta possibilità di usarne, il vincolo rimane allo stato di quiescenza, ma non si estingue se non per effetto della prescrizione nel termine di cui all’art. 1073 c.c. Pertanto fino al momento in cui è possibile il ripristino del suo esercizio la servitù deve essere tutelata, poiché l’esercizio effettivo della stessa non è condizione della sua esistenza, permanendo il potere sul fondo servente anche se l’esercizio della servitù non sia materialmente possibile. Cass. civ. sez. II, 14 ottobre 1997, n. 10018
La servitù di veduta persiste anche se l’edificio da cui era esercitata è demolito, potendo questo esser ricostruito. Cass. civ. sez. II, 24 maggio 1997, n. 4638
Il venir meno della utilitas, comportando, ai sensi dell’art. 1074 c.c. solo uno stato di quiescenza della servitù fino a quando non sia maturato il termine di prescrizione estintiva del relativo diritto, e la astratta possibilità, quindi, di ripristino del suo concreto esercizio, non priva il titolare dell’interesse ad agire per la tutela attuale del suo diritto. Cass. civ. sez. II, 4 gennaio 1995, n. 128
Il venir meno della contiguitas tra fondo servente e fondo dominante, per effetto di smembramento del secondo tra più proprietari, con conseguente impossibilità di fatto di esercitare la servitù (di passaggio) sul non più vicino fondo servente, pone la servitù stessa, pur senza estinguerla, in uno stato di quiescenza, ex art. 1074 c.c. che può cessare soltanto col ripristino di detta contiguitas prima che sia trascorso il termine ventennale di prescrizione per non uso previsto dall’art. 1073 dello stesso codice. Cass. civ. sez. II, 6 marzo 1993, n. 2727
Il principio secondo cui l’impossibilità di fatto di usare della servitù o il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù se non è decorso il termine di venti anni ex artt. 1073 e 1074 c.c. si applica qualunque sia la causa dell’impossibilità di esercizio della servitù e cioè anche se tale causa si identifichi in fatti imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante. Cass. civ. sez. II, 6 novembre 1985, n. 5396
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