Art. 107 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Forma della celebrazione

Articolo 107 - codice civile

Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni (110, 137), anche se parenti (74), dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente (111), l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio (109).
L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione (109, 130 ss., 138).

Articolo 107 - Codice Civile

Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni (110, 137), anche se parenti (74), dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente (111), l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio (109).
L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione (109, 130 ss., 138).

Massime

La celebrazione del matrimonio non esige per la sua esistenza che i nubendi siano esattamente identificati, onde il vizio, causale, colposo, o doloso (cioè a seguito di dichiarazione di nome falso) nell’identificazione non incide sull’elemento intrinseco dell’accertamento, da parte dell’ufficiale dello Stato Civile, del consenso delle persone che fisicamente si sono a lui presentate per la celebrazione, ma su un elemento meramente estrinseco, qual è quello della formazione del documento destinato a provare l’avvenuta celebrazione che ha funzione esclusivamente probatoria. Per tale sua caratteristica detto vizio non è neppure previsto dalla legge come motivo di nullità o di annullabilità del matrimonio e può essere sempre sanato, nella forma e nella sede opportuna, dimostrando la reale identità dei nubendi ed ottenendo la rettifica conseguenziale dell’atto di matrimonio. Cass. civ. sez. I, 26 novembre 1971, n. 3456

L’inosservanza della norma relativa alla presenza dei testimoni al matrimonio civile non produce la nullità del matrimonio, ma solo la sanzione dell’ammenda a carico dell’ufficiale di stato civile celebrante. Cass. civ. sez. I, 17 luglio 1969, n. 2634

La questione della necessità dei testimoni e della ritualità dell’assistenza del testimone impubere al matrimonio religioso non può essere sollevata dinanzi al giudice ordinario, che non ha giurisdizione in materia ecclesiastica. Cass. civ. sez. I, 17 luglio 1969, n. 2634

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