Art. 1065 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esercizio conforme al titolo o al possesso

Articolo 1065 - codice civile

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Articolo 1065 - Codice Civile

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Massime

Per la determinazione dell’estensione del contenuto della servitù si deve aver riguardo alle necessità avute presenti al tempo della costituzione di essa e non a quelle sopravvenute o che potrebbero sopravvenire. Cass. civ. sez. II, 26 luglio 1977, n. 3340

I diritti di servitù stabiliti convenzionalmente, per il combinato disposto degli artt. 1064 e 1065 cod. civ. ricomprendono tutto ciò che è necessario per usarne e, nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, devono ritenersi costituiti non per il conseguimento di qualsiasi possibile vantaggio del fondo dominante, ma soltanto di quello corrispondente alla natura, come stabilita dal titolo, del peso imposto sul fondo servente. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3030

L’estensione e le modalità di esercizio delle servitù costituite in base a contratto devono essere desunte dal titolo e solo quando la formulazione di questo sia equivoca e ingeneri dubbi è possibile fare ricorso al comportamento complessivo delle parti, come criterio di ricerca della comune intenzione dei contraenti oppure al principio secondo il quale la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con minore aggravio di quello servente. Cass. civ. sez. II, 2 novembre 1994, n. 8996

L’estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie: di passaggio) debbono essere dedotte dal titolo, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall’ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l’utilitas legittimante la costituzione della servitù  Siffatta indagine è indispensabile pure nell’ipotesi di generico asservimento di un fondo, poiché ciò non esclude che la servitù – spettante in tal caso, come titolarità di diritto e di soggezione, su tutto il fondo asservito – venga esercitata, in relazione alle concrete finalità per le quali essa è costituita, su una porzione determinata del fondo medesimo. Cass. civ. sez. II, 20 maggio 1981, n. 3306

In tema di servitù prediali, le modalità di utilizzazione del fondo servente si distinguono in modalità essenziali e modalità estrinseche: le prime incidono o si riflettono sull’”utilitas” con deciso carattere fisionomico, in quanto integrano il vantaggio conferito dal titolo al fondo dominante, mentre le seconde consistono in elementi meramente accessori, non influenti sul contenuto della servitù  in quanto non incidono sull’”utilitas”. Solo la mancata attuazione delle modalità essenziali importa che la servitù non sorga, perché non si concretizza il vantaggio del fondo dominante, mentre l’inattuazione o la modificazione delle modalità estrinseche sono irrilevanti e non importano né la mancanza di costituzione della servitù  né la sua estinzione. Cass. civ. sez. II, 30 luglio 2019, n. 20549

Nelle servitù negative non mancano dei casi nei quali la semplice indicazione dell’utilità determina, per il suo intrinseco contenuto, l’estensione dell’esercizio della servitù su ogni parte del fondo servente in mancanza di una contraria limitazione; sono paradigmatiche in questa linea la servitù di non edificare tra quelle tipiche, e tra le atipiche quella di non compiere sul fondo servente attività insalubri, nocive o rumorose. Nelle servitù positive, invece, il rapporto tra la condotta attiva del titolare del fondo dominante e l’intera estensione di quello servente sicuramente vien meno, anche sul piano astratto, ogni qualvolta l’utilità, pur non essendo stata limitata e pur prestandosi per il suo contenuto ad una estensione ipotetica su ogni parte del fondo servente, tuttavia non si sottrae, sempre sul piano ipotetico, ad una limitazione derivante da possibili situazioni di fatto, che siano incompatibili con la estensione pilata. Cass. civ. sez. II, 22 marzo 1975, n. 1098

L’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli art. 1362 e segg. c.c. non potendo assumere alcun rilievo il possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto soltanto delle servitù acquistate per usucapione. Tuttavia, ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitù acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell’art. 1065 c.c. in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente. Cass. civ. sez. II, 11 giugno 2010, n. 14088

La servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù  senza, tuttavia, che al dominus del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di legittimare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell’art. 1067 c.c. in caso di uso della servitù divenuto più oneroso. Tale uso, peraltro, se a vantaggio della porzione esclusa dalla servitù  non giova a configurare un possesso estensivo della servitù stessa all’intero fondo, poiché la presunzione della riferibilità della servitù a tutto il fondo dominante è esclusa dal titolo e gli atti di possesso, afferenti alla porzione dominante, sono inespressivi di uno ius possessionis più esteso dello ius possidendi, salvo che non intervengano situazioni di fatto tali da rendere manifesto l’asservimento a favore della porzione esclusa dal titolo. Cass. civ. , sez. II, 1 agosto 2001, n. 10447

Ai sensi dell’art. 1065 c.c. con riguardo alla determinazione dell’estensione e modalità di esercizio della servitù  prima di adottare il criterio del contemperamento dei contrapposti interessi dei fondi previsto dall’ultima parte di tale norma, non deve gradatamente considerarsi, dopo il titolo, il possesso, in quanto essi vanno considerati su uno stesso piano, nel senso che il titolo determina il contenuto del diritto nelle servitù costituite per usucapione. Tuttavia, anche nel caso di servitù costituita in base al titolo, la disposizione negoziale che disciplina l’estensione e le modalità di esercizio della servitù deve essere innanzi tutto interpretata secondo i criteri generali dettati dall’art. 1362 c.c. tenendo, quindi, presente anche il comportamento complessivo delle parti, pur se posteriore alla conclusione del contratto, al solo fine di chiarire il significato e la portata della disposizione negoziale, salvo che il titolo nulla disponga circa l’estensione e le modalità di esercizio della servitù giacché in tal caso il comportamento si trasformerebbe esso stesso in titolo costitutivo del contenuto del diritto. Cass. civ. sez. II, 15 luglio 1986, n. 4551

Nella servitù costituita in base a titolo negoziale, ove sussista dubbio circa la sua estensione o le modalità del suo esercizio, deve ritenersi che essa sia stata costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, senza che l’esercizio concreto di tale servitù  cioè il suo possesso, possa assumersi per determinarne autonomamente l’estensione e le modalità di esercizio, come accade, invece, per le servitù sorte per usucapione. Cass. civ. sez. II, 10 giugno 1982, n. 3524

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c. l’estensione e l’esercizio delle servitù costituite mediante convenzione devono essere individuati, in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, secondo il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, tenendo conto, con riferimento all’epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della “utilitas” da soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità. Cass. civ. sez. II, 11 giugno 2018, n. 15046

In tema di determinazione dell’estensione e delle modalità di esercizio delle servitù  ai sensi dell’art. 1065 c.c. prima di adottare il criterio del contemperamento dei contrapposti interessi dei fondi, non occorre considerare gradatamente il possesso dopo il titolo, operando essi sullo stesso piano, ma si deve interpretare la disposizione negoziale secondo i criteri generali dettati dall’art. 1362 c.c. (incluso il comportamento delle parti), al fine di chiarirne la portata. Qualora, per il titolo non stabilisca nulla di preciso, il possesso è irrilevante poiché, in tal caso, il comportamento si trasformerebbe in titolo costitutivo del contenuto del diritto. Cass. civ. sez. II, 11 giugno 2018, n. 15046

In materia di servitù prediali, in presenza di un titolo divisionale che ne definisce le modalità di esercizio ed in mancanza di prova dell’usucapione di un diritto all’uso esclusivo, non è pertinente, per legittimare diverse modalità di esercizio della servitù  il richiamo al criterio dell’equo contemperamento fra il bisogno del fondo dominante ed il minor aggravio del fondo servente, giacché essa non può soccorrere per correggere le esplicite previsioni del titolo. Cass. civ. sez. II, 30 marzo 2009, n. 7640

Nel dubbio circa l’estensione o le modalità di esercizio, la servitù acquistata in virtù di un titolo negoziale deve ritenersi costituita, ai sensi dell’art. 1065 c.c. in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, senza che al riguardo possa assumere rilevanza l’esercizio concreto della stessa, cioè il suo possesso, come invece avviene per le servitù acquistate per usucapione. Cass. civ. sez. II, 23 febbraio 2007, n. 4222

In materia di servitù prediali, solamente quando permangano dubbi circa l’interpretazione del titolo costitutivo in ordine all’estensione e alle modalità di esercizio della servitù  il giudice è tenuto ad applicare il criterio sussidiario del minore aggravio per il fondo servente, di cui all’art. 1065 c.c. Cass. civ. sez. II, 7 giugno 2002, n. 8261

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