Il requisito dell’apparenza della servitù necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù . Cass. civ. sez. VI, 17 marzo 2017, n. 7004
In tema di acquisto per usucapione della servitù (nella specie, servitù di veduta), la visibilità delle opere, ai sensi dell’art. 1061 cod. civ. deve essere tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell’obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante. Ne consegue che la visibilità può riferirsi ad un punto di osservazione non coincidente col fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili dalla vicina strada pubblica. Cass. civ. sez. II, 17 novembre 2014, n. 24401
Il requisito dell’apparenza (senza il quale, ai sensi dell’art. 1061 c.c. la servitù non può essere usucapita nè acquistata per destinazione del padre di famiglia) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente destinate all’esercizio della servitù dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata. Cass. civ. sez. II, 17 febbraio 2004, n. 2994
La visibilità delle opere destinate all’esercizio della servitù è un carattere che non sempre si presta ad esemplificazioni puramente teoriche, ma che deve essere verificato caso per caso, nella realtà sociale specifica, nei costumi, negli usi e nelle consuetudini propri d’un determinato luogo in un’epoca precisa. Un segno esteriore, invero, può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luogo, di ambiente sociale, di tempo. La visibilità, poi, deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una precisa funzione (ancorchè l’apparenza non debba estendersi in ogni caso all’opera nel suo complesso, e pertanto anche a quelle parti che per essere a volte defilate ed interne – non avendo una intrinseca rilevanza espressiva – sono necessariamente non apparenti), e deve far capo ad un punto d’osservazione non necessariamente coincidente col fondo servente. Essenziale è, allo scopo, che, nel peculiare contesto suddetto, siano obiettivamente manifeste, per chi possegga il fondo servente, le opere che di fatto asservano il fondo medesimo a quello altrui. Cass. civ. sez. II, 17 febbraio 2004, n. 2994
Il requisito dell’apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione si configura quale presenza di segni visibili d’opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio tali da rivelare in maniera non equivoca l’esistenza del peso gravante sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante, dovendo dette opere, naturali o artificiali che siano, rendere manifesto trattarsi non di un’attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitù utis, bensì d’un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un’utilizzazione continuativa delle opere stesse, la cui apparenza e destinazione all’esercizio della servitù permangono, a comprova della possibilità di tale esercizio e pertanto, della permanenza del relativo possesso, anche in caso di utilizzazione saltuaria. Cass. civ. sez. II, 26 giugno 2001, n. 8736
Le servitù negative – quale la servitus non aedificandi – sono sempre non apparenti e non possono pertanto formare oggetto di acquisto per usucapione. Cass. civ. sez. II, 14 aprile 2000, n. 4816
Il principio secondo cui ai fini dell’apparenza della servitù non occorre che le opere di natura permanente insistano su entrambi i fondi, ma è sufficiente che si trovino in uno solo di essi, perché ne sia visibile la strumentalità rispetto al bisogno del fondo da considerare come dominante, in modo che possa presumersene la conoscenza da parte del proprietario dell’altro fondo, attiene solo alla ubicazione ed alla visibilità delle opere, ma non esclude la necessità della loro esistenza e del loro carattere permanente ed univocamente strumentale all’asservimento. Cass. civ. sez. II, 2 dicembre 1997, n. 12197
Il requisito dell’apparenza necessario per l’acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non richiede che le opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù siano state realizzate dal terzo possessore per il proprio utile, essendo essenziale solo che esse siano strumentali anche all’esercizio della servitù del terzo e così idonee a rivelarne l’esistenza. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 3 maggio 1996, n. 4088
Il requisito dell’apparenza, necessario, ai sensi dell’art. 1061 c.c. per l’acquisto della servitù per usucapione e per destinazione del padre di famiglia non si esaurisce nella presenza di segni od opere che ne consentono l’esercizio ma richiede anche la manifesta destinazione delle stesse per l’esercizio della servitù in modo che i segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, costituiscano un inequivoco indice del peso imposto al fondo vicino. Tale esigenza, nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente, al quale servono o possono servire, implica quella della presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell’opera con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che è anche in funzione della utilità di questo. Cass. civ. sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1456
Il requisito dell’apparenza necessario ai sensi dell’art. 1061 c.c. per l’acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non puconsistere nell’esercizio visibile dello ius in re aliena senza contestazioni da parte altrui, ma richiede l’esistenza di opere visibili e permanenti tali da rivelare ex se l’esistenza del peso gravante sul fondo servente a favore di quello dominante. Cass. civ. sez. II, 4 marzo 1993, n. 2650
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