Art. 1057 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Passaggio di vie funicolari

Articolo 1057 - codice civile

Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

Articolo 1057 - Codice Civile

Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

Massime

Per ottenere la costituzione della servitù coattiva di teleferica occorre dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 della L. 13 giugno 1907, n. 403. Cass. civ. sez. II, 17 giugno 1974, n. 1758

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