Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
La servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l’imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all’attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto. Cass. civ. sez. II, 4 novembre 2019, n. 28271
In materia di servitù di elettrodotto, al fine della stima della giusta indennità di asservimento, la inamovibilità della servitù non rileva in sé, ma solo se fonte di uno specifico e concreto pregiudizio. (Nella specie la S.C. ha evidenziato che il ricorrente, pur deducendo l’intervenuto pregiudizio risarcibile del suo diritto ad ottenere lo spostamento della linea elettrica a spese dell’esercente l’elettrodotto, desunto dalle previsioni di cui all’art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933, in conseguenza della imposizione di una servitù inamovibile, non aveva neppure precisato quale fosse o potesse essere, in concreto, l’utilizzazione del fondo rimasta preclusa in conseguenza del mancato spostamento). Cass. civ. sez. I, 9 agosto 2019, n. 21224
Il decreto di autorizzazione provvisoria previsto per la costruzione di elettrodotti dall’art. 113 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, richiamato dall’art. 9, decimo comma, del d.p.r. 18 marzo 1965, n. 342, determina il sorgere in capo all’ENEL di una servitù coattiva di natura temporanea, la quale è destinata a venire meno in assenza di autorizzazione definitiva emessa ai sensi degli artt. 108 e 109 del menzionato r.d. n. 1775 del 1933, che ha anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. Pertanto, in difetto di autorizzazione definitiva alla realizzazione dell’elettrodotto da parte dell’autorità competente, la collocazione degli impianti, sebbene provvisoriamente autorizzata, si traduce in un’attività materiale lesiva del diritto dominicale avente i connotati dell’illecito permanente, con la conseguenza che il privato può chiedere la rimozione dell’elettrodotto e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno. Cass. civ. sez. I, 25 marzo 2015, n. 6024
L’art. 121 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, in forza del quale la servitù di elettrodotto conferisce all’utente la facoltà di infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei sui muri esterni, rimanendo tale facoltà di appoggio assoggettata a limiti e condizioni, deve interpretarsi nel senso che non sia comunque consentita la costituzione di una servitù di elettrodotto gravante sui locali all’interno delle proprietà private. Cass. civ. sez. III, 27 novembre 2012, n. 20985
Qualora l’occupazione temporanea e d’urgenza di un fondo per l’installazione di linea elettrica si protragga pur dopo la scadenza del decreto autorizzativo e ad essa faccia seguito l’irreversibile trasformazione dell’immobile con la sua definitiva destinazione all’opera pubblica programmata, al proprietario compete il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto, mentre la richiesta, promossa in via riconvenzionale, di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell’ente occupante, che ha proceduto all’ablazione illegittima, risulta priva di causa e di oggetto, perché rivolta a conseguire una finalità già in precedenza raggiunta con il diverso strumento dell’occupazione acquisitiva. Cass. civ. sez. I, 7 marzo 2003, n. 3403
Titolare della servitù di elettrodotto costituita allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica ad un fondo non è il proprietario di questo ma il fornitore dell’energia. La servitù di elettrodotto non presuppone necessariamente la necessità di assolvere un’esigenza di carattere continuo e sicuramente perenne, per cui può ben essere costituita per assicurare ad un fondo la fornitura di energia elettrica per un determinato periodo stagionale. Cass. civ. sez. I, 12 luglio 1974, n. 2078.
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