Art. 1055 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cessazione dell'interclusione

Articolo 1055 - codice civile

Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall’anno successivo.

Articolo 1055 - Codice Civile

Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall’anno successivo.

Massime

La servitù coattiva di passaggio si estingue per cessazione dell’interclusione, ai sensi dell’art. 1055 cod. civ. qualora al fondo dominante, già intercluso, sia aggregato in unico lotto, facente capo ad unica proprietà, un altro fondo, con accesso alla pubblica via, in quanto, a norma dell’art. 1051 cod. civ. intercluso è il fondo circondato da fondi altrui e privo di uscita sulla via pubblica. Cass. civ. sez. II, 10 febbraio 2014, n. 2922

La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell’interclusione di cui all’art. 1055 c.c. laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall’atto, ma ricavabili “aliunde”, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un’indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l’intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie. Cass. civ. sez. II, 28 febbraio 2013, n. 5053

L’art. 1055 c.c. condiziona il diritto all’indennità in favore del proprietario del fondo dominante, che abbia visto estinto il suo diritto di passaggio per effetto della cessata interclusione del proprio fondo, alla circostanza che, in sede di costituzione di servitù  egli avesse corrisposto uno specifico e determinato compenso per il peso imposto sul fondo altrui, obbligando detta disposizione il proprietario del fondo servente a “restituire” quanto ricevuto dal titolare del fondo dominante. Cass. civ. sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23839

Il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l’estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una sentenza costitutiva emessa su domanda del soggetto interessato, i cui effetti si producono ex nunc; sicché, per paralizzare la “actio confessoria” diretta all’accertamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva, non è sufficiente una semplice eccezione, ma occorre un’espressa domanda riconvenzionale, la quale è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. ove sia stata proposta per la prima volta in grado di appello. Cass. civ. sez. II, 22 maggio 2009, n. 11955

La servitù di passaggio costituita in sede di formazione dei lotti e di conseguente vendita all’asta per parti divise dell’immobile unitariamente acquisito all’attivo fallimentare è di natura volontaria e non già coattiva, sicchè la cessazione dell’interclusione del fondo non comporta la soppressione della servitù . Cass. civ. sez. II, 18 maggio 2005, n. 10371

La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall’art. 1055 c.c. è costituita dal venir meno di una determinata situazione di fatto che, a suo tempo, ebbe, ai sensi dell’art. 1051 c.c. ad imporre la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, situazione che, come si desume dalla norma (art. 1051 c.c.), è caratterizzata dal fatto che un determinato fondo, per lo stato dei luoghi, non abbia alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (interclusione assoluta) ovvero non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa). Cass. civ. sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1258

La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall’art. 1055 c.c. per il caso di cessazione dell’interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell’art. 1051 c.c. anche se sia stata convenzionalmente costituita, e, quindi, senza possibilità di distinguere fra costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come l’alienazione o la divisione del fondo (art. 1054 c.c.). Cass. civ. sez. II, 9 novembre 1994, n. 9303

Nel caso in cui, pur ricorrendo i presupposti di legge per la costituzione di una servitù coattiva e questa, anziché coattivamente, cioè per sentenza o per atto dell’autorità amministrativa, sia stata costituita contrattualmente fra i proprietari dei fondi, che ne sono rispettivamente gravati ed avvantaggiati, la servitù così costituita non assume il carattere della coattività e pertanto, allorquando abbia ad oggetto il passaggio a favore di fondo intercluso, ad essa non si applica la regola per cui, alla cessazione della interclusione, segue la soppressione del passaggio ad istanza anche di uno solo dei proprietari dei fondi interessati (art. 1055 c.c.), bensì l’altra regola per cui il venir meno dell’utilità del passaggio non fa estinguere per prescrizione la servitù  se, non è decorso il tempo indicato dalla legge (art. 1074 c.c.). Cass. civ. sez. II, 6 settembre 1991, n. 9385

La servitù di passaggio costituita con testamento a favore di un fondo lasciato ad un erede e divenuto intercluso a seguito di altre disposizioni dello stesso testamento, è soggetta al regime legale dell’estinzione per cessata interclusione, ai sensi dell’art. 1055 c.c. ove la costituzione della servitù risulti finalizzata ad ovviare a tale situazione. Cass. civ. sez. II, 5 dicembre 1988, n. 6595.

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