Art. 1052 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

Articolo 1052 - codice civile

Le disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria (1032, 2908) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria (1).

Articolo 1052 - Codice Civile

Le disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria (1032, 2908) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria (1).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 167 del 10 maggio 1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall’autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap — degli edifici destinati ad uso abitativo.

Massime

La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell’art. 1052 c.c. e l’ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l’inaccessibilità all’immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l’inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili. Cass. civ. sez. II, 6 giugno 2018, n. 14477

La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell’art. 1052 c.c. postula la rispondenza alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l’imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi. Cass. civ. sez. II, 7 marzo 2013, n. 5765

In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all’art. 1052, comma secondo, c.c. alle valutazioni dell’autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, deve essere interpretato anche alla luce della legge n. 135 del 2001, ai sensi della quale per agevolare il turismo sono promosse azioni per il superamento degli ostacoli, che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici. Cass. civ. sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4418

L’art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost. che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in genere. Nell’equilibrata applicazione dell’istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l’assenso dell’autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall’art. 1051, ultimo comma, cod. civ. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell’indennità, previsto dall’art. 1053 c.c. Cass. civ. sez. III, 3 agosto 2012, n. 14103

In tema di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di un terreno relativamente intercluso, il requisito della indispensabilità del transito per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto dagli artt. 1051 e 1052 c.c. non è ravvisabile se il terreno, per le sue minime dimensioni, può essere coltivato con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall’acceso di cui già si usufruisce. Né, allorquando la costituzione della servitù sia chiesta a favore di più terreni, può rilevare l’ampiezza complessiva dei terreni ancorché al servizio della medesima azienda agricola, atteso che, al fine dell’apprezzamento del presupposto richiesto dalla legge, i singoli fondi, se distinti, non possono essere considerati unitariamente. Cass. civ. sez. II, 22 maggio 2006, n. 11954

Per la costituzione della servitù coattiva a favore di fondo non intercluso, i bisogni di questo non necessariamente devono essere in atto al momento della proposizione della domanda, ma è sufficiente che il proprietario del fondo destinato a divenire dominante dimostri un serio e concreto intendimento di dar corso ad un più intenso sfruttamento del suo immobile, rispondente all’interesse generale della produzione agricola o industriale. Cass. civ. sez. II, 22 marzo 2000, n. 3408

L’art. 1052, c.c. il quale prevede la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, quando l’accesso alla via pubblica sia insufficiente ai bisogni del fondo e insuscettibile di essere ampliato, sempre che la domanda risponda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, postula, con la locuzione «accesso alla via pubblica», la preesistenza di un diritto di passaggio iure proprietatis ovvero iure servitù utis. Cass. civ. sez. II, 18 luglio 1991, n. 7996

L’art. 1052 c.c. non contempla una vera e propria condizione di necessità del passaggio coattivo, ma soltanto una maggiore utilità, rispondente alle esigenze generali della produzione, e comporta l’accertamento della possibilità concreta di un più intensivo sfruttamento o di una maggiore utilizzazione del fondo per il quale si chieda il passaggio. Cass. civ. sez. II, 6 aprile 1977, n. 1313

In tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 c.c. allorché il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipotesi di passaggio coatto, che può essere disposto “officio iudicis”, ex art. 1052 c.c.: in tale ultimo caso, peraltro, ove l’accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la costituzione della servitù prevista dall’art. 1052 c.c. è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza compromettere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego. Cass. civ. sez. II, 14 giugno 2017, n. 14788

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, l’interclusione relativa del fondo sussiste in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie di fondo non intercluso, ai sensi dell’art. 1052 c.c. quando vi sia un itinerario funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche in concreto non siano sufficienti per l’esplicazione del transito stesso. (omissis). Cass. civ. sez. II, 22 marzo 2012, n. 4610

 

In materia di servitù  la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, ma già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell’art. 1051 c.c. restando regolata dal successivo art. 1052 c.c. e trova, pertanto, presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso, e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente. Cass. civ. sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3125

In materia di servitù di passaggio coattivo, mentre l’art. 1051, terzo comma, c.c. disciplina l’ipotesi della necessità di ampliamento di una servitù già esistente, nel caso in cui l’originario tracciato non consenta il transito di veicoli anche a trazione meccanica, l’art. 1052 c.c. consente l’imposizione di analoga servitù ex novo quando il proprietario di un fondo abbia già accesso alla pubblica via, ma esso si riveli insufficiente ai bisogni del fondo stesso, valutati alla luce delle esigenze dell’agricoltura o dell’industria. Cass. civ. sez. II, 15 maggio 2008, n. 12340

In tema di servitù di passaggio coattivo, regolano situazioni diverse in fatto le disposizioni, rispettivamente, dell’articolo 1051, terzo comma, c.c. e dell’articolo 1052 c.c. giacchè la prima disciplina la domanda di ampliamento della servitù in riferimento ad esigenze del fondo dominante con riguardo alla possibilità concreta di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione, mentre la seconda presuppone l’impossibilità per un fondo di ampliare un accesso alla via pubblica già esistente, e dunque rende possibile da parte del proprietario di tale fondo richiedere la costituzione di un altro passaggio. Inoltre, sono diversi anche gli ulteriori elementi necessari per l’accoglimento delle rispettive domande, posto che l’articolo 1051, terzo comma, c.c. tende a tutelare soltanto l’interesse del fondo dominante, mentre l’articolo 1052 c.c. mira a tutelare un effettivo interesse della collettività, perchè il passaggio richiesto può essere concesso dal giudice solo qualora accerti che la domanda risponda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria. Cass. civ. sez. II, 15 ottobre 2007, n. 21597

La nozione di passaggio coatto, cioè del passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell’art. 1052 c.c. non coincide con quella di passaggio necessario di cui all’art. 1051 stesso codice. Quest’ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l’accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato. L’interclusione assoluta o relativa attribuisce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio coattivo dal vicino, mentre la concessione del passaggio nell’ipotesi dell’art. 1052 c.c. è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’autorità giudiziaria. Cass. civ. sez. II, 27 giugno 1994, n. 6184

Qualora il titolare di servitù di passaggio pedonale sul fondo altrui, deducendo che le proprie esigenze di coltivazione esigono anche il transito veicolare, chieda non l’ampliamento di tale preesistente passaggio, in quanto non attuabile, nè la costituzione di passaggio coattivo su un fondo diverso, bensì la costituzione di un nuovo passaggio coattivo su altra porzione dello stesso fondo servente, la relativa domanda esula dalle previsioni dell’art. 1051, terzo comma, c.c. e rientra nella disciplina dettata dall’art. 1052 c.c. in tema di passaggio a favore del fondo non intercluso, restando conseguenzialmente soggetta alle più rigorose condizioni fissate da tale ultima norma. Cass. civ. sez. II, 18 luglio 1991, n. 7996

Ai sensi dell’art. 1051 comma terzo c.c. presupposto legittimante della richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui è la preesistenza di un diritto di servitù di passaggio e la necessità di ampliamento del tracciato per il transito di veicoli anche a trazione meccanica ai fini della coltivazione o del conveniente uso del fondo dominante. Per il soddisfacimento della suddetta esigenza è consentita la soluzione alternativa all’ampliamento mediante la costituzione di un nuovo passaggio soltanto dopo che sia stata accertata la non ampliabilità del passo e la rispondenza del nuovo passaggio alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria ai sensi dell’art. 1052. Cass. civ. sez. II, 8 ottobre 1990, n. 9860

A norma dell’art. 1052 c.c. può disporsi il passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, quando il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente in relazione ai bisogni oltre che insuscettibile di ampliamento e si riconosca dall’autorità giudiziaria la rispondenza della domanda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria. Tale fattispecie ha in comune con quella contemplata dall’art. 1051, comma terzo c.c. il presupposto di un’uscita già esistente sulla via pubblica, ma ne differisce per il fatto che mentre l’ampliamento coattivo è realizzabile solo a danno del fondo già servente, ai fini della coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante, il passaggio coattivo in questione è realizzabile a danno di altro fondo nel concorso del cennato riconoscimento da parte dell’autorità giudiziaria. Cass. civ. sez. II, 11 agosto 1990, n. 8196

Con riguardo alla disciplina del passaggio coattivo (artt. 1051 e 1052 c.c.) mentre l’ipotesi del fondo che abbia un accesso inadatto ed insufficiente alla via pubblica (art. 1052 c.c.) postula – perché possa non di meno costituirsi coattivamente la servitù di passaggio – l’impossibilità dell’ampliamento dell’accesso già esistente, invece nell’ipotesi dell’ampliamento del passaggio preesistente, quale prevista dal terzo comma dell’art. 1051 c.c. il giudice deve stabilire se sia più opportuno ampliare la servitù esistente ovvero costituirne una nuova su un altro fondo, tenendo conto della maggiore facilità dell’accesso alla via pubblica e del minore aggravio per il fondo servente. Cass. civ. sez. II, 9 marzo 1988, n. 2367

In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all’art. 1052, comma 2, c.c. alle valutazioni dell’autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche interessi di carattere abitativo o di carattere generale, anche di natura economica, di valorizzazione dell’attività d’impresa in determinati settori produttivi, riconosciuti meritevoli di tutela dalla legislazione speciale. Cass. civ. sez. II, 20 gennaio 2017, n. 1603

 

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