Art. 1051 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Passaggio coattivo

Articolo 1051 - codice civile

Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo (843, 1053).
Il passaggio si deve stabilire (1350, n. 4) in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente (1055).
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Articolo 1051 - Codice Civile

Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo (843, 1053).
Il passaggio si deve stabilire (1350, n. 4) in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente (1055).
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Massime

L’interclusione assoluta o relativa, che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è “circondato da fondi altrui”, ai sensi dell’art. 1051 cod. civ. ciò che giustifica l’imposizione del peso “in re aliena”. Ne consegue che non può trovare applicazione l’art. 1051 cod. civ. neppure con riguardo all’ampliamento della servitù di passaggio preesistente, qualora tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s’interpongano altri fondi appartenenti al medesimo titolare del fondo assunto come intercluso, dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio. Cass. civ. sez. II, 23 maggio 2013, n. 12819

Qualora, a causa della divisione materiale di un fondo operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte ne mantiene il collegamento, non si è in presenza di una situazione d’interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poiché all’interclusione di fatto può porre fine l’unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la porzione che gode di accesso all’esterno. Cass. civ. sez. II, 28 aprile 2011, n. 9464

Poiché per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell’art. 1051 c.c. il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all’altra del fondo dominante. Cass. civ. sez. II, 28 ottobre 2009, n. 22834

In tema di passaggio coattivo, nel caso in cui si lamenti l’impossibilità di accedere al proprio fondo, invece che con mezzi meccanici di ridotte dimensioni (motocicletta), con mezzi meccanici di medie o comunque pigrandi dimensioni (autovettura), senza invadere la proprietà del vicino, si versa in una ipotesi di interclusione relativa, ai sensi dell’art. 1051, primo comma, c.c. perché il fondo, pur avendo possibilità di uscita sulla pubblica via, non ne ha ugualmente, causa la situazione dei luoghi, con gli anzidetti mezzi meccanici di dimensioni maggiori. Anche in tale caso, l’indagine del giudice ha ad oggetto il conveniente uso del fondo e la portata di tale indagine è condizionata dalla posizione difensiva del convenuto titolare del fondo servente, nel senso che, soltanto ove non proposte ovvero respinte le questioni sull’agevole acquisibilità di altro accesso o sulla materiale impossibilità dell’ampliamento del passaggio, occorre affrontare e risolvere le questioni sulle modalità di detto ampliamento in relazione al principio del contemperamento degli interessi dei due fondi. Cass. civ. sez. II, 30 settembre 2009, n. 20997

In tema di servitù di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra (e ci qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall’una all’altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché. Quando, viceversa, tale accessibilità non risulta praticabile perché (come nella specie) il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all’altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l’ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall’altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Cass. civ. sez. II, 13 settembre 2004, n. 18372

Per la costituzione di servitù coattiva di passaggio è necessario l’accertamento dell’inesistenza di impedimenti, limiti od ostacoli all’esercizio in concreto della servitù  e, nel caso in cui l’accesso alla via pubblica del fondo intercluso richieda, oltre al passaggio su un fondo vicino, l’attraversamento di un bene demaniale contiguo, occorre che il proprietario del fondo intercluso provi di avere ottenuto dalla pubblica amministrazione l’autorizzazione a tale attraversamento ovvero che l’uso del bene demaniale sia consentito a tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto amministrativo. Cass. civ. sez. II, 22 settembre 1999, n. 10301

Sussiste il diritto del proprietario di un fondo destinato ad uso agricolo di ottenere la servitù di passaggio coattivo attraverso il fondo del vicino anche allorché esista un transito di accesso alla via pubblica, se il cattivo stato di manutenzione di esso, non occasionale e transitorio, e il potere discrezionale della P.A. nel renderlo praticabile, ne escludano l’utilizzabilità, sì da configurare la sostanziale interclusione del fondo. Cass. civ. sez. II, 14 gennaio 1999, n. 311

L’attraversamento di un bene demaniale che non sia sottratto alla collettività ed il cui uso sia consentito indifferentemente a tutti i cittadini, di modo che possa essere utilizzato senza bisogno di un particolare atto amministrativo, non costituisce impedimento di diritto all’uso in concreto del passaggio. Ne consegue che non è ravvisabile l’ipotesi dell’interclusione nel caso in cui il fondo abbia accesso alla via pubblica mediante un passaggio che in parte attraversi un bene demaniale soggetto all’uso pubblico comune. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 1 agosto 1995, n. 8432

La indagine diretta ad accertare l’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perché un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1051 c.c. se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. Lo stesso principio vale per il caso, per così dire opposto, e cioè per la indagine diretta a stabilire se la interclusione sia venuta meno per effetto della mutata situazione dei luoghi, ai fini della estinzione della servitù di passaggio coattivo in precedenza ottenuta, ex art. 1055 c.c. o, per contro, del mantenimento e della conservazione di essa. Cass. civ. sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1258

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio ai sensi dell’art. 1052 c.c. la determinazione del tracciato deve essere compiuta in base ai criteri fissati dall’art. 1051, comma secondo, c.c. della maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica e del minore aggravio per il fondo da asservire, senza che ciò escluda la possibilità che il peso venga fatto ricadere, anziché su un solo fondo, su più fondi susseguentisi dal fondo intercluso alla via pubblica, anche se tra il fondo dominante ed altro fondo da assoggettare alla servitù vi sia il fondo di un terzo, il quale abbia concesso, a qualsiasi titolo, il passaggio, in quanto il principio secondo cui fundi vicini esse debent deve essere inteso nel senso che il requisito della vicinanza dei fondi, nei rapporti di servitù  non si identifica con quello della contiguità, esprimendosi invece nell’idoneità dell’uno ad arrecare all’altro il vantaggio, costituito dalla servitù  fermo il criterio del minor danno possibile a carico del fondo da asservire. Cass. civ. sez. II, 26 aprile 1984, n. 2624

Una servitù di passaggio può costituirsi anche tra due fondi, non contigui, senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi. Infatti, il requisito della contiguità dei fondi, in tema di servitù di passaggio, deve essere inteso non nel senso letterale di materiale aderenza tra essi, ma in quello giuridico di possibilità di vantaggio da parte del fondo servente a favore del fondo dominante, poiché l’acquirente può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù . Cass. civ. sez. II, 6 marzo 1978, n. 1105

La costituzione di una servitù di passaggio o l’ampliamento, sempre in via coattiva, di un passaggio già esistente per il transito dei veicoli a trazione meccanica, ai sensi dell’art. 1051 c.c. postulano, oltre allo stato di interclusione assoluta o relativa del fondo destinato ad avvantaggiarsene, il soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e del conveniente uso dello stesso e quindi il motivato accertamento che l’attività produttiva ne sia agevolata e ne sia consentito un uso più consono alle concrete possibilità di un migliore sfruttamento con riguardo anche alla potenziale destinazione dello stesso per naturale evoluzione, nell’ambito del contesto socio-economico, di quella originaria. Cass. civ. sez. II, 16 marzo 1988, n. 2469

Il concetto di «conveniente uso del proprio fondo» espresso nell’art. 1051 c.c. ai fini della costituzione o dell’ampliamento coattivi di una servitù di passaggio, non può essere determinato in astratto, bensì con riferimento alle condizioni di vita dell’uomo medio nell’epoca in cui il diritto viene esercitato. (Nella specie, applicando detto principio, la corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che con insufficiente motivazione avevano escluso che un fabbricato destinato ad abitazioni, anche se di modeste dimensioni, comportasse, per il suo conveniente uso, un ampliamento di una servitù di passaggio). Cass. civ. sez. II, 18 marzo 1987, n. 2723

A norma dell’art. 1051 c.c. la servitù coattiva di passaggio può essere costituita non soltanto per la coltivazione del fondo, ma anche con riferimento a qualsiasi conveniente uso di cui lo stesso sia suscettibile, ivi compresa la sua destinazione ad area fabbricabile. A questo riguardo il giudice deve considerare lo stato attuale del fondo con riguardo alle concrete possibilità di più intensivo sfruttamento ed utilizzazione, potendo eventualmente trarre la prova del carattere edificatorio del fondo stesso da elementi obiettivi, quali la sua ubicazione, le prescrizioni del piano regolatore, la situazione dei fondi contigui, anche in contrasto con i dati catastali, aventi valore meramente indiziario. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 26 febbraio 1977, n. 832

Ai sensi dell’art. 1051 c.c. per stabilire se, in caso di interclusione del fondo dominante, la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale ovvero anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel procedere alla costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli, aveva considerato che il fondo servente era costituito da una minuscola striscia di terreno priva di valore, mentre il fondo dominante era potenzialmente destinato a vigna e utilizzabile come terreno agricolo o deposito materiale). Cass. civ. sez. II, 8 maggio 2019, n. 12088

Nell’applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. in tema di costituzione di servitù di passaggio coattivo, deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo, quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l’allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio. Cass. civ. sez. II, 12 dicembre 2016, n. 25352

La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal secondo comma dell’art. 1051 c.c. costituiti dalla maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica, sempreche la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all’utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservitù o, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà – resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse – va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo prezzo; il relativo giudizio compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato. Cass. civ. sez. II, 16 giugno 1989, n. 2903

La determinazione del percorso di una costituenda servitù di passaggio deve essere compiuta applicando i due criteri stabiliti dal secondo comma dell’art. 1051 c.c. e cioè quello della maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica e l’altro del minor aggravio per il fondo da asservire, previo l’esame di tutte le soluzioni possibili per la realizzazione del passaggio, sicché quando le strade pubbliche che sia possibile raggiungere da un fondo intercluso siano più d’una, con conseguente pluralità di percorsi possibili, la scelta da compiersi dal giudice in base ai cennati criteri deve aver riguardo non alla consistenza e alla posizione topografica della strada pubblica di accesso, ma alle caratteristiche del collegamento fra la strada medesima e il fondo intercluso. Cass. civ. sez. II, 19 febbraio 1985, n. 1447

Nello stabilire il tracciato della servitù coattiva di passaggio a favore di un fondo intercluso, il giudice deve apprezzare, a norma dell’art. 1051, secondo comma, c.c. i due requisiti del percorso più breve e del minor danno al fondo servente, in relazione reciproca fra di loro, dando una particolare prevalenza al secondo e riconoscendo un peso decisivo alla idoneità del passaggio a soddisfare i bisogni del fondo intercluso, nonchè tenendo in debito conto la necessità di evitare un successivo dispendio e disagio a carico del proprietario di quest’ultimo. Cass. civ. sez. II, 27 marzo 1975, n. 1163

In tema di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051, terzo comma, cod. civ. essendo diretta a consentire l’adeguamento della servitù alle esigenze del fondo che ne beneficia, mediante ampliamento della sede del transito già esistente sul fondo altrui, è applicabile anche nell’ipotesi in cui si domandi di ampliare una strada inclusa nel fondo dominante tramite asservimento di una parte del fondo latistante. Cass. civ. sez. II, 11 febbraio 2014, n. 3092

Condizioni necessarie per procedere all’ampliamento di una servitù di passaggio coattivo già esistente sono, ai sensi del richiamo operato dal terzo comma dell’art. 1051 c.c. quelle poste dal secondo comma della stessa disposizione, che attribuisce rilievo all’accesso più breve alla via pubblica e al minor danno al fondo servente ed impone, perciò una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati, dovendo escludersi invece, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 3 Cost.), che, ove la servitù già esista, occorre senz’altro procedere all’ampliamento della stessa a meno che ciò sia impossibile o attuabile solo con dispendio o disagi eccessivi. Ne consegue che il proprietario del fondo servente è legittimato ad eccepire l’idoneità di altro accesso in diverso sito o fondo, se questo realizzi la via più breve e sia meno dannoso dell’ampliamento richiesto. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 23 maggio 2012, n. 8153

Il soggetto nei cui confronti è richiesto l’ampliamento coattivo della servitù di passaggio non può utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio sul fondo di un terzo, poiché, sussistendo già una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di altri sarebbe consentita solo se l’ampliamento della servitù già esistente risultasse impossibile o possibile soltanto con dispendio o disagio eccessivi. Cass. civ. sez. II, 23 maggio 2012, n. 8157

In tema di servitù prediali, per l’ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l’art. 1051, comma terzo, cod. civ. richiede le seguenti condizioni: 1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l’ampliamento; 2) che l’ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l’uso conveniente del fondo dominante; 3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via. Tali condizioni sono richieste anche nel caso in cui il “petitum” sostanziale della domanda consista nell’allargamento di una preesistente via che attraversi più fondi di distinta proprietà, in quanto ad una molteplicità di fondi serventi corrisponde una speculare pluralità di servitù  con la conseguenza che il giudice di merito è tenuto a verificare l’esistenza delle predette condizioni in rapporto alla relazione tra il fondo dominante e ciascun fondo servente. Cass. civ. sez. II, 19 gennaio 2012, n. 739

La necessità di ampliare il passaggio coattivo, a norma del terzo comma dell’art. 1051 c.c. va collegata ad esigenze del fondo dominante non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e quindi anche subordinatamente all’accertamento di un serio proposito del proprietario, risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate, di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione. Cass. civ. sez. II, 7 maggio 1997, n. 3973

Poiché l’utilizzazione di mezzi meccanici (trattori e automezzi) costituisce, in conseguenza dei mutamenti tecnologici della agricoltura, nonché dei rapporti di lavoro ed in genere del modo di vita dei lavoratori, una necessità per la coltivazione dei fondi agricoli, il proprietario di un fondo destinato all’agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi o con animali da soma per un altro fondo, ha diritto a norma dell’art. 1051 c.c. all’ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a trazione meccanica. Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 1995, n. 2287

Ai sensi dell’art. 1051, comma 3, c.c. è necessario, perché possa essere accolta la richiesta di ampliamento coattivo di una servitù di passaggio (che sia realizzabile in concreto nei limiti dei criteri fissati dal comma 2), che ricorra l’utilità dell’ampliamento per la coltivazione e l’uso conveniente del fondo dominante. E, in riferimento a tale principio, legittimamente il giudice di merito dà rilievo al fatto che non sia accettabile, secondo i modi di vita attuali, che chi per qualsiasi ragione acceda al fondo (e in particolare che vi acceda per la sua coltivazione e in relazione agli insediamenti abitativi su di esso realizzati) debba lasciare il proprio veicolo sulla pubblica via e quindi percorrere un lungo tratto di strada a piedi. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 14 dicembre 1994, n. 10702

L’ampliamento di una servitù di passaggio, ai sensi dell’art. 1051 c.c. trova limite nella valutazione delle contrapposte esigenze dei fondi, in quanto il pregiudizio per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante. (Nella specie in base all’enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che hanno negato la tutela prevista dal citato art. 1051 c.c. in quanto l’ampliamento del passaggio preesistente quale mezzo al fine del transito di veicoli avrebbe impedito al proprietario del fondo servente di continuare ad utilizzare il passaggio come parcheggio del proprio furgone). Cass. civ. sez. II, 19 maggio 1990, n. 4526

In materia di passaggio coattivo, l’art. 1051 c.c. come si evince dal collegamento tra il suo terzo comma e i primi due, disciplina in maniera unitaria l’ipotesi di costituzione novo della servitù e quella di ampliamento di passaggio preesistente. Pertanto, anche in questa seconda ipotesi l’indagine del giudice, ove sia controverso il diritto, deve prendere le mosse dall’accertamento della sussistenza del bisogno, inteso come relazione di necessità tra il richiesto ampliamento ed il soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e di conveniente uso del fondo, che è il presupposto fondamentale della pronunzia costitutiva. La direzione e l’ampiezza di siffatta indagine sono determinate dalla posizione difensiva del convenuto titolare del fondo servente, nel senso che, ove costui deduca l’esistenza o la agevole acquisibilità di altro accesso, oppure la materiale impossibilità dell’ampliamento, occorre esaminare anche tali questioni e la soluzione di esse in senso favorevole al deducente assorbe o rende inutile l’accertamento sulla relazione di necessità, mentre nel caso che tali questioni non siano state proposte o vengano risolte a sfavore del deducente e sia altresì accertata detta relazione, restano soltanto da risolvere le eventuali questioni concernenti le modalità di realizzazione dell’ampliamento con riguardo al principio del contemperamento degli interessi dei due fondi. Cass. civ. sez. II, 18 marzo 1987, n. 2723

Ai fini dell’ampliamento coattivo di una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. non sono di per sé rilevanti in senso negativo né la lunghezza del percorso da compiere nel fondo servente, né le esigue dimensioni di questo, dovendo tali elementi essere valutati, come presupposto logico-giuridico, solo in relazione alle modalità di realizzazione dell’ampliamento, la cui scelta deve avvenire alla stregua del principio del contemperamento degli interessi dei due fondi. Cass. civ. sez. II, 18 marzo 1987, n. 2723

In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051, comma 4, c.c. che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un’elencazione tassativa che trova la sua “ratio” nell’esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode; ne consegue che per stabilire se sussista o meno l’ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’area di proprietà dei ricorrenti non potesse essere esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 1051, comma 4, c.c. solo sulla base dell’argomento speso dalla corte d’appello circa la mancata destinazione in concreto ad aia o cortile, peraltro in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica). Cass. civ. sez. II, 26 giugno 2019, n. 17156

In materia di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, comma 4, c.c. in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l’esenzione, l’interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l’interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell’eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi. Cass. civ. sez. II, 26 giugno 2019, n. 1715

In tema di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, comma 4, c.c. in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta del fondo dominante sia nel caso di costituzione “ex novo” della servitù  sia ove ne venga ampliata, per esigenze sopravvenute, una già esistente, configurandosi, in entrambi i casi, la medesima situazione di necessità per il fondo dominante. Cass. civ. sez. II, 25 maggio 2016, n. 10857

L’esenzione da servitù  prevista dall’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, opera solo in ipotesi di pronuncia costitutiva di passaggio coattivo, e non invece in ipotesi di pronuncia dichiarativa di una servitù già sussistente in virtù di acquisto per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti. Cass. civ. sez. II, 11 ottobre 2013, n. 23160

In materia di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, quarto comma, c.c. in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non trova applicazione nel caso, contemplato dall’art. 1054 c.c. di costituzione della servitù di passaggio in dipendenza di interclusione per effetto di alienazione a titolo oneroso. Ciò in quanto l’art. 1054 c.c. disciplina una fattispecie particolare, diversa da quelle di cui all’art. 1051 c.c. il quale, pertanto, può trovare applicazione solo nel caso in cui l’altra non possa operare. Cass. civ. sez. II, 23 settembre 2011, n. 19482

In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051, quarto comma, c.c. che esenta dall’assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all’ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. non prevede un’esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree. Cass. civ. sez. II, 15 maggio 2008, n. 12340

Ai fini dell’esenzione dalla costituzione coattiva della servitù di passaggio prevista dall’art. 1051, ultimo comma, c.c. deve qualificarsi «cortile» uno spazio scoperto, generalmente recintato, posto a disimpegno esclusivo di una o più case e, qualora tale spazio non sia recintato, occorre aver riguardo alla destinazione che, in relazione alla situazione dei luoghi, è concretamente impressa allo spazio stesso, alla stregua di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Cass. civ. sez. II, 27 marzo 1996, n. 2706

Il divieto di imposizione coattiva della servitù sancito dall’art. 1051, comma 4 c.c. per le aree in esso descritte non preclude l’usucapione delle stesse. Cass. civ. sez. II, 8 febbraio 1996, n. 1015

Qualora le parti abbiano costituito convenzionalmente una servitù di passaggio pedonale e con animali da carico, da esercitare anche attraverso aie o cortili, non è consentito l’ampliamento coattivo della servitù con estensione ai veicoli a trazione meccanica, ostandovi l’art. 1051 ultimo comma c.c. Cass. civ. sez. II, 26 febbraio 1993, n. 2446

L’esenzione dal passaggio coattivo, prevista dall’art. 1051, quarto comma, c.c. per i fondi costituiti da case, giardini, cortili ed aie ad esse attinenti, si applica anche alle servitù di passaggio da costituirsi in applicazione dell’art. 1054 c.c. in dipendenza di interclusione per effetto di alienazione, sempre che, anche in tale ipotesi, vi sia la possibilità di scelta tra pifondi da asservire ed almeno uno non sia costituito da case, cortili, ecc. Cass. civ. sez. II, 25 gennaio 1993, n. 832

Seppure l’esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, prevista dall’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. per i cortili, non è invocabile quando l’interclusione assoluta non possa essere altrimenti eliminata, tuttavia per stabilire se la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale od anche per il transito dei veicoli è necessario procedere alla valutazione comparativa degli opposti interessi da tutelare. Ne consegue che l’interclusione non giustifica la costituzione di una servitù di transito veicolare, qualora, essendo la pretesa fatta valere non per una situazione di effettiva necessità, ma per esigenze di maggiore comodità, l’accoglimento della domanda comporterebbe un sacrificio eccessivo alla normale destinazione del fondo servente, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice di merito. Cass. civ. sez. II, 30 marzo 1989, n. 1558

Istituti giuridici

Novità giuridiche