In base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ. i privati possono sottrarsi alla tipicità dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitù prediale, un obbligo a vantaggio della persona indicata nell’atto, senza alcuna funzione di utilità fondiaria. Cass. civ. sez. II, 11 febbraio 2014, n. 3091
Il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà per i privati di costituire servitù meramente personali (cosiddette «servitù irregolari » ), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest’ultimo, sì che siffatta convenzione negoziale, inidonea alla costituzione di un diritto reale limitato di servitù va inquadrata nell’ambito del diritto d’uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o di contratti affini, quali l’affitto e il comodato. Cass. civ. sez. III, 20 novembre 2002, n. 16342
Al fine della valida costituzione negoziale di una servitù non è necessaria l’indicazione espressa dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù in quanto, in mancanza, soccorrono le norme suppletive di cui all’art. 1064 c.c. secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, ed all’art. 1065 c.c. secondo cui colui che ha un diritto non può usarne se non a mezzo del suo titolo e del suo possesso; con la conseguenza che, solo nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente. Cass. civ. sez. VI, 16 agosto 2012, n. 14546
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma basta che dall’atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l’atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge “ad substantiam” e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 28 aprile 2011, n. 9475
Ai fini della costituzione negoziale di una servitù coattiva non è sufficiente la mera sussistenza dell’esigenza tutelata dalla legge con l’imposizione della servitù ma è necessario che dal negozio risulti l’intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale, derivandone, in mancanza, la costituzione di una servitù volontaria, ancorché il suo contenuto corrisponda a quello di una servitù coattiva. Cass. civ. sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4241
In presenza di un negozio costitutivo di servitù (nella specie: di passaggio), la natura coattiva del relativo peso va riconosciuta quando sussistano nel caso concreto le condizioni di legge per la costituzione di una servitù coattiva e risulti che le parti abbiano inteso assoggettare il fondo servente al tipo specifico di soggezione previsto dalla legge come servitù coattiva. Cass. civ. sez. II, 20 maggio 1981, n. 3306