Art. 1031 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Costituzione delle servitù

Articolo 1031 - codice civile

Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032 ss.) o volontariamente (1058 ss.). Possono anche essere costituite per usucapione (1061, 1065, 1158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).

Articolo 1031 - Codice Civile

Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032 ss.) o volontariamente (1058 ss.). Possono anche essere costituite per usucapione (1061, 1065, 1158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).

Istituti giuridici

Novità giuridiche