Art. 103 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Atto di opposizione

Articolo 103 - codice civile

L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla (102), le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio (47) nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
[L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.] (1)

Articolo 103 - Codice Civile

L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla (102), le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio (47) nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
[L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.] (1)

Note

(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2001.

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