Art. 1028 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nozione dell'utilità

Articolo 1028 - codice civile

L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.

Articolo 1028 - Codice Civile

L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.

Massime

In tema di servitù prediali, la nozione di “utilitas” del fondo dominante, di cui all’art. 1027 c.c. va commisurata alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, quale esso risulta dal titolo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto del peso imposto. (omissis). Cass. civ. sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23839

In materia di diritti reali di godimento, pur potendo il requisito della utilitas consistere, al fine della ricorrenza di una servitù prediale, in una destinazione del fondo servente a mera comodità od amenità del fondo dominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo, la presenza di una porta o di una porta-finestra non è inequivoca al fine di dimostrare una servitù di passaggio, ben potendo essa adempiere anche alla diversa funzione di fornire aria e luce all’immobile. Cass. civ. sez. II, 16 ottobre 2002, n. 14693

In tema di servitù altius non tollendi, il contenuto del diritto si concreta nel dovere del proprietario del fondo servente di astenersi da qualunque attività edificatoria che muti l’altezza del proprio edificio, quale che sia in concreto l’entità della compressione o riduzione del vantaggio al fondo della detta attività. In tema di servitù  infatti, il concetto di utilitas può comprendere ogni vantaggio, anche di natura non economica, come quello di assicurare semplicemente una maggiore amenità e, pertanto, va tutelata da ogni forma di compressione o ingerenza da parte di chiunque, con il solo limite del divieto di atti emulativi e salva l’eventuale rilevanza dell’entità del pregiudizio al solo fine della quantificazione del risarcimento del danno ove richiesto. Cass. civ. sez. II, 15 giugno 2001, n. 8151

Il concetto di utilitas, intesa come elemento costitutivo di una servitù prediale, non può avere riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all’attività personale svolta dal proprietario del fondo dominante, ma va correttamente ricondotto al solo fondamento obiettivo e «reale» dell’utilità stessa, sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendo essa costituire un vantaggio diretto del fondo dominante come mezzo per la migliore utilizzazione di questo. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10370

Non è configurabile quale servitù per utilità inerente alla destinazione industriale del fondo dominante, riconosciuta dall’art. 1028 c.c. ma quale servitù aziendale, non ammessa nell’ordinamento vigente, la servitù di passaggio costituita in favore di un fondo adibito ad industria termale al fine di consentire alla clientela di questa di raggiungere il mare, trattandosi di utilità inerente non all’industria, quanto all’azienda che insiste sul fondo, in funzione dell’offerta di maggiori servizi, consistenti, nella specie, nel servizio di balneazione marittima. Cass. civ. sez. II, 27 settembre 2012, n. 16427

La destinazione industriale del fondo alla quale, ai sensi dell’art. 1028 c.c. puinerire l’utilità costituente, in corrispondenza di un peso imposto ad altro fondo di diverso proprietario, il contenuto di una servitù industriale, ha riferimento all’industria non quale attività di trasformazione di materie prime o di energia ma quale attività umana diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, sicché essa puricorrere anche nel caso di destinazione del fondo ad attività commerciale, artigianale, artistica o professionale, restando peraltro escluso, nella determinazione dell’utilità inerente alla servitù  ogni riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all’attività personale del proprietario del fondo dominante e dovendo aversi riguardo unicamente al fondamento obiettivo e reale dell’utilità stessa. Cass. civ, sez. II, 22 dicembre 1994, n. 11064

Il passaggio della generalità dei fornitori e dei clienti, attuali o potenziali, su di una strada di accesso ad un immobile destinato ad attività commerciale costituisce utilità inerente all’immobile nella sua funzione e non all’azienda che in esso opera, e può formare oggetto di una servitù industriale, nell’ampia eccezione di attività umana diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, fatta propria dall’art. 1028 c.c.; pertanto la chiusura degli accessi a tale strada mediante installazione di cancelli automatici, con contestuale consegna ai proprietari dell’immobile del congegno elettronico di apertura, costituisce una diminuzione apprezzabile della utilitas del fondo dominante e legittima il ripristino della situazione anteriore alla chiusura. Cass. civ. sez. II, 22 dicembre 1994, n. 11064

Perché possa ritenersi costituita una servitù  la cui utilità inerisca alla destinazione industriale del fondo dominante, occorre che l’utilità stessa attenga ad un’attività industriale (o anche commerciale) che si svolga necessariamente e non soltanto occasionalmente, attraverso l’uso del fondo (predialità), e pertanto non possono essere riconosciuti i caratteri della servitù nel patto di non concorrenza stipulato tra i proprietari di due fondi contigui, in relazione ad attività commerciali che avrebbero potuto essere svolte anche in fondi diversi. Cass. civ. sez. II, 24 agosto 1977, n. 3852

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