Art. 1019 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario

Articolo 1019 - codice civile

Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi (1901) per la cosa già assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore (1000, 1017, 1882).
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi. L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest’ultima.

Articolo 1019 - Codice Civile

Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi (1901) per la cosa già assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore (1000, 1017, 1882).
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi. L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest’ultima.

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