Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi (1901) per la cosa già assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore (1000, 1017, 1882).
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi. L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest’ultima.